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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35021/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Nola ha rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione tra due condanne definitive: la prima, pronunciata dal Tribunale di Nola l’8 novembre 2016 e irrevocabile dal 2 settembre 2019, per truffa aggravata, commessa a Nola il 29 gennaio 2016; la seconda, pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 26 novembre 2018 e irrevocabile dal 29 luglio 2019, per truffa commessa il 22 settembre 2016, nell’ambito di una pluralità di reati comprendente anche l’associazione per delinquere. Il giudice ha ritenuto che la data di inizio della consumazione del reato associativo, indicata nel capo d’imputazione come maggio 2016, non fosse compatibile con la richiesta di includervi il fatto del 29 gennaio 2016; ha inoltre valorizzato le diverse modalità esecutive, il concorso con un soggetto estraneo all’associazione e il diverso luogo di commissione. Con il ricorso per cassazione, il condannato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 c.p., sostenendo che l’ordinanza avrebbe travisato gli atti: a suo dire, la consumazione del reato associativo sarebbe iniziata il 29 gennaio 2016, data del primo fatto, che andrebbe considerato inserito nel medesimo contesto associativo per il quale la continuazione tra associazione e reati-fine era già stata riconosciuta dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze manifestamente infondate e, in parte, dirette a ottenere una diversa lettura degli atti non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che dal capo d’imputazione relativo alla seconda sentenza risultava contestata e ritenuta la commissione del reato associativo a partire da maggio 2016 e che i reati-fine erano collocati nello stesso periodo; ha quindi giudicato adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione, secondo cui l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e non emergeva dagli atti, dai quali risultava al più l’appartenenza dei reati alla stessa tipologia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che i reati sono della stessa tipologia

    Per riconoscere la continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, l’identità del disegno criminoso deve risultare già al momento della commissione del primo reato; la sola omogeneità tipologica dei fatti non basta.

  • art. 110 c.p.

    truffa di cui agli artt. 110 e 640, n. 2-bis, cod. pen.

    La norma è menzionata per identificare la condanna per truffa contestata in concorso; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 640 c.p.

    ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che i reati sono della stessa tipologia

    La norma identifica i reati di truffa oggetto delle condanne; il principio decisorio riguarda la possibilità di riconoscerli in continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p., non gli elementi costitutivi della truffa.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati oggetto di condanne distinte, l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; la mera appartenenza dei fatti alla stessa tipologia non è sufficiente.
  • La censura in cassazione che mira a ottenere una lettura alternativa degli atti, in assenza di un effettivo vizio deducibile di legittimità, non consente di sostituire la valutazione del giudice dell’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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