Sentenza n. 905/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Sindaco di autorizzare l’utilizzo del suolo pubblico e concedere le misure necessarie allo svolgimento dell’edizione 2025 di un evento, motivato anche dal richiamo a una diffida relativa all’uso di un marchio e di una denominazione sociale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il diniego comunale relativo all’organizzazione di un evento programmato per il 16, 17 e 18 agosto 2025, chiedendone l’annullamento o la declaratoria di illegittimità, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli all’identità personale e all’immagine. Ha dedotto: errore sui presupposti di fatto e di diritto e violazione della disciplina della proprietà industriale; contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento e difetto dei presupposti; sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità e difetto di imparzialità dell’azione amministrativa. La controversia riguardava anche il richiamo, contenuto nel diniego, a una diffida del Comune diretta a ottenere la cessazione dell’uso di una denominazione sociale e di un marchio ritenuti contraffattori. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse alla decisione e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni di proprietà industriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per manifesta e originaria carenza di interesse e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione. Quanto al diniego relativo all’evento, il giudice ha rilevato che l’evento avrebbe dovuto svolgersi il 18 agosto 2025, mentre il ricorso è stato notificato soltanto l’8 ottobre 2025: l’atto aveva quindi esaurito i propri effetti prima dell’instaurazione del giudizio. Non era possibile neppure accertarne l’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., perché tale disposizione presuppone che l’utilità dell’annullamento venga meno nel corso del giudizio, non prima della sua proposizione. Quanto alle censure concernenti la titolarità e l’uso del marchio e della denominazione “Terre del Negroamaro”, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, trattandosi di diritti soggettivi e di rapporti paritetici rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, secondo l’art. 120 del Codice della proprietà industriale. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
L’accertamento dell’illegittimità senza annullamento è possibile quando l’inutilità dell’annullamento sopravviene nel corso del giudizio; non opera quando l’atto ha esaurito i propri effetti prima della proposizione del ricorso.
art. 120 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
Le controversie sulla titolarità e sull’utilizzo dei marchi e delle denominazioni, in quanto relative a diritti soggettivi e rapporti paritetici, spettano ai tribunali ordinari specializzati e non al giudice amministrativo.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 47 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
La disposizione è richiamata per qualificare l’associazione ricorrente come ente iscritto nella sezione delle associazioni di promozione sociale del RUNTS; non costituisce la ragione decisoria della pronuncia.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale al momento della proposizione del ricorso; se il provvedimento ha esaurito i propri effetti prima dell’instaurazione del giudizio, l’impugnazione è inammissibile per carenza originaria di interesse.
- L’art. 34, comma 3, c.p.a. consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori soltanto quando l’utilità dell’annullamento venga meno nel corso del giudizio, non quando tale inutilità sussista già prima della proposizione del ricorso.
- Le controversie sulla titolarità, validità o utilizzazione di marchi e denominazioni sociali riguardano diritti soggettivi e rapporti paritetici di natura privatistica; esse appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 120 del Codice della proprietà industriale.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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