Cassazione Penale, Sentenza n. 08558/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: 1) censura sulla qualificazione di Mecozzi come amministratore di fatto della "La Conor S.r.l.", sostenendo che la sentenza di merito avrebbe errato nel ritenere provata una gestione continuativa e significativa e che le prove (dichiarazioni dell'amministratore di diritto, atti di indagine, email, materiali sequestrati) non sarebbero sufficienti o adeguatamente riscontrate; 2) censura sulla riconducibilita a Mecozzi dell'operazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla cessione del complesso immobiliare "Tenuta Pallavicini": si contesta l'assenza di prova del concreto coinvolgimento dell'imputato nella negoziazione e della condotta distrattiva (non sarebbe stato dimostrato il mancato incasso del corrispettivo né la mancata esecuzione della permuta come pagamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. E' stata confermata la condanna, anche agli effetti civili, di Marzio Maria Mecozzi per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in quanto amministratore di fatto della "La Conor S.r.l.". La decisione di merito è stata ritenuta supportata da plurime e convergenti evidenze (dichiarazioni dell'amministratore di diritto, intercettazioni telefoniche, repertamento di strumenti di home banking, carte di credito, timbri e documentazione societaria, email) che comprovano una gestione continuativa e il controllo effettivo della societa. Quanto alla distrazione del patrimonio, la Corte ha ritenuto provato che il complesso immobiliare fu ceduto senza recepimento del corrispettivo effettivo (assegno annullato, permuta non eseguita, mancata azione di recupero) e che cio' integra bancarotta patrimoniale. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla formulate dei motivi e per la delimitazione dei profili necessari alla decisione in Cassazione; il ricorso era costituito nei limiti richiesti da tale norma
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Il divieto di testimonianza indiretta non si applica alle deposizioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che riferiscano sulle attivita di indagine; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni dell'ufficiale di PG che ha riferito esiti di indagini svolte da altri
art. 216, primo comma, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
Interpretata in senso estensivo: la bancarotta patrimoniale puo' essere integrata anche dalla mancata riscossione di un credito quando cio' determina il depauperamento del patrimonio sociale e pregiudizio per i creditori
orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (sul concetto di amministrazione di fatto e sulla definizione di distrazione)
Ribadito che l'amministrazione di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri formalmente attribuiti all'organo gestorio ma una significativa e continuativa attivita di gestione; e che costituisce bancarotta la cessione di beni senza immissione del corrispettivo utile al patrimonio, inclusa la mancata riscossione di crediti
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta sulla base di elementi concreti di gestione continuativa e significativa: intercettazioni, possesso di strumenti bancari e documentazione societaria, uso dei timbri e direttive operative sono prove rilevanti.
- Le dichiarazioni di amministratori di diritto o altri soggetti vanno valutate nel contesto e possono essere ritenute riscontrate se corroborate da elementi obiettivi; la mera impugnazione della loro attendibilita' richiede censure specifiche e confronti argomentati.
- Le deposizioni degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che riferiscono su attivita' investigative svolte da altri possono essere utilizzate e non sono automaticamente escluse dal divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195 c.4 c.p.p.
- Per integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale non e' necessario il semplice spostamento materiale di denaro: la cessione di beni senza effettivo corrispettivo o la mancata riscossione di un credito che depauperi il patrimonio societario possono costituire il fatto tipico.
- L'assenza di azioni di recupero crediti e l'annullamento di mezzi di pagamento (ad es. assegni) costituiscono indizi rilevanti della distrazione patrimoniale, se inseriti in un quadro probatorio coerente.
- In sede di Cassazione le valutazioni di fatto della Corte di merito, sostenute da motivazione congrua e logica, sono insindacabili: il ricorso deve proporre censure specifiche e non meri riposizionamenti alternativi della lettura probatoria.
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