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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31818/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Crotone che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (del 10/07/2023) su immobili per fatti di lottizzazione abusiva. I ricorrenti contestavano in particolare: la violazione di legge e la mancata considerazione della loro presunta buona fede (essendosi affidati a notai e agli atti comunali, con aggiornamenti catastali e cartelle IMU/TARI), la carenza motivazionale sul requisito del periculum per il sequestro e sull'applicabilità del sequestro impeditivo/anticipatorio rispetto alla confisca, nonché l'insufficiente specificazione delle responsabilità individuali (contrasto col principio di responsabilità personale). Veniva altresì dedotta l'erronea valutazione del carico urbanistico e delle destinazioni d'uso rilevanti per la sussistenza del pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato l'operato del Tribunale del riesame. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione del giudice di merito secondo cui, nella fase cautelare, non poteva essere riconosciuta la buona fede degli acquirenti alla luce degli elementi documentali (atti di compravendita che evidenziavano la natura lottizzatoria/residenziale dell'intervento, riferimenti a spese condominiali e attribuzioni di diritti esclusivi, ecc.). La Corte ha altresì ritenuto legittimo l'accertamento del periculum in mora e l'applicazione del sequestro preventivo impeditivo, anche in relazione a immobili già ultimati, quando sussista concreto e attuale pericolo di aggravio o protrazione dell'offesa all'assetto urbanistico. Pur rilevando una carenza motivazionale formale relativa alla specifica anticipazione dell'effetto ablativo connesso alla confisca (art. 324, comma 7), la Corte l'ha giudicata non decisiva, posto che il sequestro rimaneva fondato sul diverso titolo del sequestro impeditivo (art. 321 cod. proc. pen.). In sintesi, i sequestri sono stati confermati.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo e particolari profili procedurali (compresa la disciplina sulla restituzione delle cose destinate a confisca). La Corte ha richiamato l'articolo nel quadro della valutazione cautelare, sottolineando l'applicazione del divieto di restituzione ma notando l'insufficiente motivazione specifica sull'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo impeditivo e il requisito del periculum in mora; la Corte ha ravvisato nel caso concreto la presenza di pericolo concreto e attuale di aggravio della lesione all'assetto territoriale, giustificando il sequestro anche su questo titolo.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione in materia di misure cautelari reali alle ipotesi di assoluta mancanza o mera apparenza della struttura argomentativa; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non rientrasse in tali ipotesi.

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Norma sulla confisca degli immobili abusivamente costruiti/lottizzati; la Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza CEDU e costituzionale: la confisca non può colpire terzi effettivamente in buona fede senza verifica di profili di colpa nel terzo.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come elemento procedurale relativo al prosieguo delle indagini (avviso di conclusione delle indagini), ma senza incidere sulla decisione cautelare della Cassazione.

  • Sentenza Sez. Un. n. 36959 del 24/6/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di riferimento che impone al giudice di motivare adeguatamente l'anticipazione degli effetti ablativi della confisca in sede di misura cautelare; la Corte ha rilevato la carenza motivazionale su questo profilo ma l'ha ritenuta non eliminatoria dell'intero provvedimento.

  • Corte Cost. sent. n. 49 del 26/3/2015

    Ribadisce l'esigenza di adeguati standard probatori e motivazionali quando la misura colpisce terzi; la Corte ha applicato i principi costituzionali comuni a detta giurisprudenza nel valutare il requisito della colpa del terzo.

  • Giurisprudenza CEDU (menzionate: Sud Fondi, Varvara, GIEM)

    Decisi orientamenti che riconoscono il carattere punitivo di misure come la confisca e impongono cautela quando la misura colpisce terzi: la Corte italiana ha tenuto conto del principio che la confisca non può applicarsi a terzi davvero incolpevoli senza adeguata accertamento.

Massime di principio

  • La buona fede dell'acquirente di immobili abusivamente lottizzati non è presunta: spetta al terzo o alla difesa fornire elementi specifici a dimostrazione della diligente condotta d'acquisto; in mancanza, il giudice cautelare può ritenere sussistenti profili di colpa.
  • Il rogito notarile e l'emissione di cartelle IMU/TARI o aggiornamenti catastali non sono, di per sé, elementi decisivi per provare la buona fede: possono essere indizi, ma non escludono la responsabilità del terzo se altri elementi (contenuti negli atti, destinazioni d'uso, riferimenti a spese condominiali, ecc.) indicano lottizzazione o finalità diverse.
  • Il sequestro preventivo impeditivo (art. 321 c.p.p.) è applicabile anche su immobili già ultimati quando esista un pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità determini aggravio o protrazione dell'offesa all'assetto urbanistico (es.: trasformazione d'uso e conseguente incremento del carico urbanistico).
  • Quando la misura cautelare tende ad anticipare effetti tipicamente ablativi (confisca), il giudice deve motivare specificamente l'urgenza e l'anticipazione dell'effetto ablativo; la mancanza di tale motivazione può essere rilevata ma non sempre comporta l'annullamento, se la misura è altrimenti fondata su diverso titolo.
  • La responsabilità del terzo si valuta con criteri di colpa (anche colposa/imprudente) relativi ai doveri di informazione e diligenza nell'acquisto (verifica titoli abilitativi, destinazione urbanistica, modalità di vendita), non richiedendosi per il cautelare la prova definitiva ma elementi probatori sufficienti a configurare fumus e periculum.
  • In situazioni analoghe è strategico per la difesa produrre documentazione puntuale che dimostri le verifiche compiute prima dell'acquisto (estratti urbanistici, comunicazioni ufficiali del Comune, corrispondenza con tecnici, elementi che escludano l'intento lottizzatorio) e contestare punto per punto gli indizi portati a fondamento del sequestro.

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