Cassazione Civile, Ordinanza n. 12095/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un soggetto che sosteneva di avere svolto attività lavorativa subordinata per una società poi fallita nel periodo luglio 2015-gennaio 2019. Egli aveva proposto domande di pagamento di crediti di lavoro nei confronti del fallimento e dell'INPS, oltre a una domanda di mero accertamento della subordinazione e a una domanda di annullamento di provvedimenti amministrativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INPS. I giudici di merito avevano dichiarato le domande inammissibili o improcedibili, ritenendo che i crediti andassero fatti valere davanti al giudice fallimentare con il rito concorsuale, e avevano comunque escluso la subordinazione sulla base della documentazione acquisita, comprese dichiarazioni rese in sede penale e ritenute non contestate. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, sostenendo che tutte le controversie sullo status di lavoratore e sull'esistenza del rapporto dovessero restare al giudice del lavoro e che il giudice adito avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice competente; inoltre ha denunciato violazioni processuali e sostanziali nella valutazione delle prove, contestando l'uso di documenti raccolti in sede penale, l'asserita insufficienza dell'istruttoria e la mancata considerazione della documentazione prodotta a sostegno della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto inammissibili le censure perché formulavano in modo promiscuo questioni di fatto e questioni di diritto, demandando al giudice di legittimità un improprio lavoro di selezione dei profili di doglianza. Nel merito, ha confermato l'orientamento secondo cui, quando il lavoratore agisce solo per ottenere l'accertamento di crediti da far valere nel concorso, la cognizione spetta al giudice fallimentare e l'azione proposta davanti al giudice ordinario è improcedibile o inammissibile secondo il momento in cui interviene il fallimento. Ha inoltre rilevato che il mero accertamento della subordinazione, nella specie, era stato esaminato dal giudice di merito con valutazione delle prove non sindacabile in cassazione, e che le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria e al pubblico ministero potevano essere liberamente apprezzate come confessione stragiudiziale verso terzi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Le azioni che incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto di una futura pretesa di condanna, rientrano nella sfera del giudice fallimentare e, se proposte altrove, sono improcedibili o inammissibili secondo il momento dell'apertura della procedura.
art. 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato insieme all'art. 24 l. fall. per ribadire l'esclusività dell'accertamento concorsuale dei crediti verso il fallito.
art. 59 L. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata sul tema del riparto di competenza e della rimessione al giudice competente.
art. 409 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la cognizione del giudice del lavoro sulle controversie inerenti il rapporto di lavoro.
art. 413 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per la competenza del giudice del lavoro nelle controversie di lavoro.
art. 427 c.p.c.
Il ricorrente sosteneva che il giudice adito dovesse rimettere gli atti al giudice competente; la Corte ha però ribadito l'improcedibilità/inammissibilità delle domande proposte fuori dal rito concorsuale.
art. 433 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 442 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 112 Cost.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha osservato che la censura di omessa pronuncia era infondata perché la questione era stata esaminata, sebbene decisa in senso sfavorevole al ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo contro la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo contro l'apprezzamento delle prove e dei documenti da parte del giudice di merito.
art. 228 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla contestazione delle dichiarazioni utilizzate come prova.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per lamentare l'asserita abdicazione del giudice del lavoro ai poteri istruttori officiosi.
art. 2094 c.c.
Richiamato per sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; la Corte ha però confermato la valutazione di merito contraria alla subordinazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di subordinazione.
art. 2735 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valore delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede penale.
art. 6, comma 3, lett. d), CEDU
Invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondato il profilo sostanziale, senza che emergesse una violazione decisiva nel caso concreto.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il lavoratore agisce solo per ottenere l'accertamento funzionale di crediti da insinuare al passivo di una procedura concorsuale, la cognizione spetta al giudice fallimentare; la domanda proposta davanti al giudice ordinario è improcedibile o inammissibile in relazione al momento in cui interviene il fallimento.
- La competenza del giudice del lavoro resta ferma per le controversie aventi ad oggetto lo status di lavoratore, l'esistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, ma tale competenza non si estende alla pretesa meramente patrimoniale rivolta alla massa fallimentare.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che confonda profili di violazione di legge e rivalutazione dei fatti, perché la Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito.
- Il giudice di merito ha il potere di selezionare le prove ritenute decisive e di valutarne attendibilità e concludenza; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti.
- Le dichiarazioni rese dall'interessato agli organi di polizia giudiziaria o al pubblico ministero, pur non vincolanti nel processo civile, possono essere apprezzate come confessione stragiudiziale fatta a terzi.
- Quando la censura di omessa pronuncia è infondata perché la questione è stata comunque esaminata, essa non può essere convertita in una critica alla motivazione o alla valutazione del merito.
- Le domande di accertamento che costituiscono il necessario presupposto di una futura insinuazione al passivo seguono la disciplina concorsuale e non possono essere trattate come autonome azioni di condanna davanti al giudice ordinario.
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