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Ordinanza

Ordinanza n. 5820/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’Accertamento del diritto dei ricorrenti in qualità di eredi legittimi del 1° M.llo -OMISSIS- – previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente – ad ottenere il risarcimento e la liquidazione “iure hereditatis” degli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per l'esposizione professionale ad amianto ed altri cancerogeni con successiva e conseguente insorgenza della malattia professionale asbesto correlata di “angiosarcoma guancia sinistra metastasi multiple anoressia shock cardiogeno; fibrosi polmonare”, con successivo decesso in data 04.06.2020, al fine di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni.

Giustizia amministrativa202308805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento omissivo o illecito del Ministero della Difesa dedotto quale causa della mancata tutela rispetto all'esposizione professionale ad amianto e altri cancerogeni, con domanda risarcitoria per le patologie e il decesso del dante causa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

I ricorrenti, figli ed eredi legittimi del dante causa, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e il risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'esposizione professionale del militare ad amianto e altri cancerogeni, cui sarebbero conseguite patologie asbesto-correlate e il successivo decesso. All'udienza di trattazione il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di incompetenza territoriale, considerato che il giudizio era stato instaurato dopo la cessazione del rapporto di servizio del de cuius. Le parti costituite sono state avvisate e hanno svolto le proprie deduzioni.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio dell'estensione territoriale degli effetti della res controversa previsto dall'art. 13 c.p.a., escludendo sia il criterio dell'autorità emanante sia il foro speciale della sede di servizio, poiché il rapporto di servizio del dante causa era già cessato al momento dell'instaurazione del giudizio. Secondo il criterio seguito dalla Sezione, quando gli effetti diretti della controversia si riversano nella sfera del ricorrente, l'ambito territoriale rilevante coincide con la sua residenza al momento della proposizione del ricorso. Poiché i ricorrenti risiedono a Taranto, è stato indicato quale giudice competente il TAR per la Puglia, davanti al quale il giudizio può essere riassunto nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese della fase davanti al TAR Lazio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    criterio dell'estensione territoriale della res controversa

    Quando il rapporto di servizio è cessato prima dell'instaurazione del giudizio, la competenza territoriale è individuata in base all'ambito territoriale in cui si producono gli effetti diretti della controversia, anziché in base all'autorità emanante o al foro speciale della sede di servizio.

  • art. 15 c.p.a.

    modi e termini perentori stabiliti dall’art. 15 CPA

    La riassunzione davanti al giudice indicato come competente deve avvenire nei modi e nei termini perentori previsti dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando una domanda risarcitoria connessa al rapporto di servizio è proposta dopo la cessazione del rapporto, la competenza territoriale non si determina in base al foro speciale della sede di servizio.
  • Ai sensi dell'art. 13 c.p.a., in una controversia i cui effetti diretti si riversano nella sfera del ricorrente, l'ambito territoriale della res controversa può essere individuato con riferimento alla residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
  • Il giudice amministrativo che dichiara la propria incompetenza territoriale deve indicare il giudice ritenuto competente, davanti al quale il giudizio può essere riassunto nei modi e nei termini perentori dell'art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizione

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