Sentenza del 17/12/2018 n. 2302 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva acquistato il 98% della quota della società E. C. per 56.840 euro, mentre il restante 2% era stato ceduto al signor R. B. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la cessione totalitaria delle quote, con il completo ricambio della compagine sociale, producesse sostanzialmente il trasferimento integrale dell'azienda, proprietaria di tre immobili. Di conseguenza, ha riqualificato l'operazione ai fini dell'imposta di registro, ritenendo dovuta l'imposta in misura proporzionale anziché fissa. La contribuente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo che l'atto fosse una semplice cessione di quote e che non vi fosse alcuna elusione fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Siena aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, invece, la Commissione ha accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la cessione del 100% delle quote determinasse, negli effetti giuridici, il trasferimento integrale dell'azienda. Ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986, l'imposta deve essere applicata considerando la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto, anche se diversi dalla forma apparente. Pertanto, è stata confermata la pretesa dell'Ufficio relativa alla tassazione proporzionale. Le spese di giudizio sono state compensate per l'assenza, all'epoca, di un orientamento giurisprudenziale univoco.
Norme richiamate
Articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che, ai fini dell'imposta di registro, non è decisiva la qualificazione formale dell'atto come cessione di quote. Occorre considerare la sua causa reale e gli effetti giuridici complessivi. La cessione totalitaria delle partecipazioni è stata quindi ritenuta equivalente, sotto il profilo sostanziale, al trasferimento integrale dell'azienda.
Principio giurisprudenziale della prevalenza della causa reale sull'assetto cartolare
Nella individuazione della materia imponibile dovrà darsi preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare.
La tassazione deve riflettere l'operazione economica effettivamente realizzata e non soltanto la struttura documentale scelta dalle parti.
Massime di principio
- Quando un atto trasferisce integralmente le partecipazioni di una società che possiede un'azienda o beni rilevanti, l'Amministrazione finanziaria può valutarne la sostanza economica e gli effetti giuridici, senza fermarsi alla qualificazione formale come cessione di quote.
- La cessione del 100% delle quote può essere riqualificata, ai fini dell'imposta di registro, come trasferimento dell'azienda quando il risultato sostanziale dell'operazione è il passaggio integrale del complesso aziendale.
- Secondo l'orientamento applicato nella sentenza, la tassazione proporzionale può derivare dalla natura intrinseca dell'atto, anche senza dimostrare uno specifico intento elusivo.
- La scelta di realizzare l'operazione mediante cessione di quote è astrattamente lecita, ma non può comportare una tassazione inferiore rispetto a quella dovuta in ragione degli effetti giuridici effettivamente prodotti.
- In situazioni analoghe è essenziale esaminare l'atto nel suo complesso, considerando l'identità dei soggetti coinvolti, la contemporaneità delle cessioni, la totalità delle partecipazioni trasferite, i beni posseduti dalla società e il risultato economico finale dell'operazione.
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