Sentenza n. 7015/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- della Sezione Prima Bis del TAR del Lazio (R.G. 235/2020), pubblicata in data 12.12.2023 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di adeguarsi al giudicato nonché di effettuare un'accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda di causa di servizio presentata dal de cuius in data 3.3.2017 che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza, nonché qualora l'On.le Collegio adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario di cui all'art. 32 comma 2 periodo secondo c.p.a, AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO: del Decreto n. -OMISSIS-del 5.11.2025, notificato in pari data, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto - 6^ Divisione - 3^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità “Eteroplasia Polmonare IV Stadio” che aveva condotto al decesso il 1° M.llo E.I. -OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e negato altresì ai ricorrenti la concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso, del parere di riesame del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 13.10.2025 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità che aveva condotto al decesso il de cuius come non dipendente da causa di servizio, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Eteroplasia Polmonare IV Stadio” che aveva condotto al decesso il 1° M.llo E.I. -OMISSIS-, nonché l'accertamento ed il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire il corrispondente equo indennizzo (Tabella A - 1^ Categoria), con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere loro il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa e parere di riesame del Comitato di Verifica per le cause di servizio che hanno nuovamente negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale polmonare e il conseguente equo indennizzo, in asserita violazione del giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del militare)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno agito in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR Lazio, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'eteroplasia polmonare di IV stadio che aveva determinato il decesso del militare e aveva imposto al Ministero una nuova valutazione conforme al dictum giudiziale. La sentenza precedente aveva rilevato l'insufficiente istruttoria e motivazione del Comitato di Verifica, in particolare quanto alla permanenza del militare in territori balcanici interessati da bombardamenti e potenzialmente contaminati da uranio impoverito, alla presenza di nanoparticelle metalliche nei tessuti polmonari e all'uso continuativo di oli minerali e solventi per la pulizia e lubrificazione delle armi. Il nuovo parere del Comitato ha nuovamente escluso il nesso causale o concausale, richiamando l'incertezza della letteratura scientifica sull'uranio impoverito, la possibile origine ambientale generale delle nanoparticelle, il tabagismo, la mancanza di dati ambientali e biologici specifici e il lungo periodo di latenza. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e l'elusione del giudicato, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il nuovo parere, pur formalmente articolato, aveva riproposto in termini generali la medesima tesi già respinta e non aveva esaminato concretamente i fattori di rischio individuali indicati dalla sentenza ottemperanda. Hanno chiesto anche l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento dell'equo indennizzo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha annullato il nuovo decreto ministeriale e il parere del Comitato di Verifica. Il giudice ha ritenuto che il nuovo parere non costituisse effettiva esecuzione del giudicato, poiché aveva contestato nuovamente, con argomentazioni generali e astratte, il paradigma eziologico già recepito dalla sentenza passata in giudicato, senza dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia e senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi concreti del caso: servizio prestato in scenari balcanici post-conflitto, possibile esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti, presenza di tali particelle nei tessuti polmonari e uso continuativo di oli e solventi. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 15 del 2025, il TAR ha ritenuto sufficiente che gli eredi dimostrassero lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali od operative, il carattere tumorale della patologia e la sua insorgenza successiva; spettava invece all'Amministrazione provare una specifica origine extralavorativa. La mera incertezza scientifica generale e il richiamo al tabagismo non sono stati ritenuti sufficienti. In applicazione del principio del one shot temperato e dei poteri sostitutivi esercitabili nel giudizio di ottemperanza, il TAR non ha disposto un ulteriore rinvio al Comitato, ritenendo ormai superflua una nuova valutazione tecnica, e ha ordinato al Ministero della Difesa di adottare entro trenta giorni tutti i provvedimenti conseguenti al riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio e dei benefici richiesti. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta contro gli atti adottati in asserita violazione del giudicato.
art. 32, comma 2, c.p.a.
conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario
Richiamato dai ricorrenti in via subordinata per l'eventuale conversione del rito, qualora gli atti fossero stati ritenuti da impugnare con ordinaria azione di annullamento.
art. 11 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
riconoscimento della causa di servizio
Richiamato nel paradigma normativo della causa di servizio, in relazione al rilievo del rischio professionale nelle particolari condizioni ambientali od operative.
art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
particolari condizioni ambientali od operative
Individua, secondo la ricostruzione recepita dal giudice, il presupposto per il riconoscimento del rischio professionale specifico connesso a missioni, poligoni di tiro e siti di stoccaggio del munizionamento.
art. 1078 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio
Definisce le condizioni ambientali od operative che espongono il personale a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di servizio.
art. 2087 c.c.
Richiamato per il criterio di riparto dell'onere probatorio, in base al quale il militare deve provare l'esposizione qualificata e la patologia tumorale, mentre l'Amministrazione deve dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea, per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, costituisce violazione o elusione del giudicato l'adozione di un nuovo provvedimento che, pur presentando una motivazione più ampia, riproponga sostanzialmente la tesi già respinta dalla sentenza ottemperanda senza confrontarsi con i fattori concreti da essa indicati e senza rispettarne il contenuto conformativo.
- In materia di riconoscimento della causa di servizio per patologie tumorali contratte dopo lo svolgimento di missioni o attività in particolari condizioni ambientali od operative, l'interessato deve dimostrare il servizio prestato in quelle condizioni, il carattere tumorale della patologia e la sua insorgenza successiva; non è invece tenuto a dimostrare con certezza medico-scientifica il nesso causale specifico.
- Quando ricorrono i presupposti del rischio professionale specifico previsto dalla disciplina sulle cause di servizio, l'incertezza scientifica generale circa la riconducibilità delle esposizioni a determinate patologie non può essere posta a carico dell'interessato. Spetta all'Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- Il semplice richiamo a fattori di rischio astrattamente possibili, a studi scientifici generali o all'incertezza eziologica non integra la prova contraria richiesta all'Amministrazione se tali elementi non sono riferiti concretamente alla storia lavorativa e clinica dell'interessato.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione abbia reiteratamente adottato determinazioni incompatibili con il giudicato e non residuino plausibili ragioni per una nuova valutazione tecnica, il giudice può esercitare i propri poteri sostitutivi e ordinare direttamente all'Amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti, senza disporre un ulteriore rinvio all'organo tecnico.
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