Cassazione Civile, Ordinanza n. 25374/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La lite origina da una domanda risarcitoria proposta da un automobilista per i danni subiti al proprio veicolo a seguito di un sinistro stradale causato dall'investimento di un cinghiale sulla S.S. 17. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda nei confronti della Regione Abruzzo, ritenendola responsabile ex art. 2043 c.c.; il Tribunale, in riforma, aveva respinto la domanda; quindi il danneggiato aveva proposto ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 34896/2022 la Cassazione aveva accolto il secondo motivo, cassato la sentenza e rinviato al Tribunale, ritenendo erroneo il richiamo dell'art. 2043 c.c. invece dell'art. 2052 c.c. La Regione ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente supposto rituale instaurazione del contraddittorio, non avvedendosi che il ricorso per cassazione del danneggiato non era stato notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato ma presso l'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila, con conseguente nullità della notificazione e vulnus al contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non denunciasse un errore di fatto percettivo, ma un errore di diritto o, comunque, un'omessa valutazione della validità della notificazione del ricorso per cassazione. In particolare, l'errore revocatorio presuppone che il giudice abbia positivamente supposto l'esistenza di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti; qui, invece, la Regione si limitava a lamentare che la Corte non avesse rilevato la nullità della notificazione effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale. La Corte ha quindi ribadito la distinzione tra falsa percezione di un fatto e mancato apprezzamento giuridico di una notificazione invalida. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato nel precedente giudizio come base della responsabilità aquiliana per i danni da fauna selvatica, ma ritenuto dalla precedente ordinanza non correttamente applicato rispetto all'art. 2052 c.c.
art. 2052 c.c.
indicata dalla precedente ordinanza come norma corretta per inquadrare la responsabilità per danni da fauna selvatica.
art. 391-bis c.p.c.
individua il rimedio della revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare l'errore di fatto revocatorio: occorre una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non un errore di diritto o un'omessa valutazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto esistente un fatto la cui verità risulti incontrovertibilmente esclusa dagli atti, e non quando si contesti un errore di diritto o di valutazione.
- Non integra errore di fatto revocatorio il mancato rilievo della nullità o invalidità di una notificazione, se la doglianza si risolve nella contestazione del giudizio giuridico compiuto dalla Corte sulla rituale instaurazione del contraddittorio.
- L'errore revocatorio richiede un'attività percettiva espressa nella motivazione; la mera omissione di esame di una circostanza processuale o la mancata disamina di una questione integrano, al più, un vizio di giudizio o processuale, non il rimedio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Per distinguere tra errore revocatorio e errore di giudizio occorre verificare se il giudice abbia affermato positivamente un fatto inesistente, e non semplicemente omesso di considerare una questione o attribuito ad essa un diverso effetto giuridico.
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