Sentenza n. 6381/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari: - del Decreto del “Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario con Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 5.8.2021” n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446, “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n.125” con i relativi allegati, acquisita agli atti in data 12.12.2022, prot. n. 205039, non conosciuta; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione del payback a carico della ricorrente per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario del Molise, la certificazione regionale del fatturato, i decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa e alle linee guida, l’accordo Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti finalizzati alla quantificazione e richiesta del payback per gli anni 2015-2018. Ha dedotto vizi propri degli atti impugnati e l’illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo di ripiano, chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri posti a suo carico, con ordine di esibizione.
La decisione
Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, ha previsto per gli anni 2015-2018 l’estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento alla Regione Molise e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, poiché l’intervento normativo e il pagamento hanno reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, senza che risultasse un successivo operato integralmente satisfattivo della pubblica amministrazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento delle questioni di merito, comprese quelle di legittimità costituzionale, di compatibilità con il diritto dell’Unione e di accesso. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disposizione consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25% e rende sostanzialmente inutile la decisione di annullamento degli atti impugnati quando tale versamento sia stato effettuato.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015
È richiamato per individuare i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la definizione degli obblighi di payback.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disciplina della camera di consiglio celebrata da remoto.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non vi è stato un nuovo provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un operato successivo della pubblica amministrazione integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che può derivare anche da un fatto esterno o dalla sopravvenienza normativa che renda inutile la pronuncia di merito.
- Quando il ricorrente adempie a una disciplina sopravvenuta che definisce o riduce l’obbligazione oggetto del giudizio, rendendo inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento delle censure di merito.
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