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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18003/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative all’anno 2007, anche a seguito del recupero di un credito d’imposta. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello l’Agenzia delle entrate aveva ottenuto la riforma della decisione e la conferma della cartella, ridotta per effetto dello sgravio disposto dall’Ufficio. La CTR aveva ritenuto legittima la revoca del credito d’imposta, già oggetto di altra decisione passata in giudicato per mancata impugnazione in cassazione, e aveva inoltre considerato rinunciate le ulteriori eccezioni della società, ritenendo necessaria una loro riproposizione mediante appello incidentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello aveva erroneamente imposto alla parte totalmente vittoriosa in primo grado l’onere di proporre appello incidentale per riproporre questioni assorbite; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su questioni controverse e decisive, che la CTR aveva reputato rinunciate pur essendo state soltanto assorbite in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ribadito che, nel processo tributario come nel processo civile, l’art. 56 d.lgs. 546/1992 e l’art. 346 c.p.c. riguardano l’appellato e impongono la riproposizione espressa solo delle questioni non esaminate dal primo giudice perché assorbite, non di quelle espressamente respinte. Pertanto, la parte integralmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per conservare la discussione sulle questioni assorbite, essendo sufficiente la loro mera riproposizione in appello. Poiché la sentenza impugnata aveva fatto erronea applicazione di tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro per denunciare la violazione di legge processuale da parte della sentenza impugnata.

  • art. 346 c.p.c.

    Riguarda la riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado; la Corte ne limita l’ambito alle questioni non esaminate perché assorbite, e non a quelle espressamente respinte.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la mancata specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte comporta rinuncia solo per le questioni non decise nel merito dal primo giudice, non per quelle rigettate espressamente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva comunque affrontato le questioni, pur considerandole rinunciate per mancata riproposizione.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per conservare le questioni rimaste assorbite; è sufficiente la loro riproposizione espressa in appello.
  • L’art. 346 c.p.c. e l’art. 56 d.lgs. 546/1992 operano con riferimento all’appellato e alle sole questioni non esaminate dal primo giudice, non alle domande o eccezioni espressamente respinte.
  • Quando il giudice di appello qualifica come rinunciate questioni che erano state solo assorbite e ritualmente riproposte, la sentenza incorre in violazione di legge e va cassata con rinvio per l’esame delle questioni pretermesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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