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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1470/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e aveva confermato la recidiva semplice riconosciuta dal primo giudice. Due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, atteso che l'unico precedente dell'imputata era costituito da un decreto penale ormai estinto per decorso dei termini ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., documentazione che era stata depositata in udienza (provvedimento di estinzione del GIP del 16/11/2021) ma non valutata dalla Corte territoriale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, poiché la Corte di appello aveva fissato la pena base in 1 anno e 9 mesi senza adeguata motivazione, nonostante il minimo edittale fosse 6 mesi e fosse stata riconosciuta la lieve entità del fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato per la violazione relativa alla recidiva (motivo assorbente). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la recidiva, perché la Corte di appello non aveva considerato il provvedimento di estinzione del reato relativo al decreto penale, che era l'unico precedente. Esclusa la recidiva, la Corte ha rideterminato direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.: partendo dalla pena base fissata in 1 anno e 9 mesi e 4.500 euro di multa, ha applicato una riduzione di un terzo per le attenuanti generiche (1 anno e 2 mesi e 3.000 euro) e poi un ulteriore terzo per il rito abbreviato, pervenendo alla pena finale di 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla recidiva.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto in base a questa fattispecie (comma 5) per la quale è stata poi determinata la pena; la Corte di legittimità non contesta la riqualificazione ma interviene sulla recidiva e sulla determinazione della pena conseguente.

  • codice di procedura penale, art. 460, comma 5

    Stabilisce l'effetto estintivo del decorso del termine dall'esecutività del decreto penale di condanna (2 o 5 anni a seconda dei casi) se il condannato non commette ulteriori delitti/contravvenzioni della stessa indole; la Corte ha ritenuto che l'estinzione del decreto penale dichiarata dal GIP doveva escludere il precedente ai fini della recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 620 lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono richieste valutazioni discrezionali, di rideterminare la pena; qui la Corte ha rideterminato direttamente la pena eliminando la recidiva e applicando le riduzioni già riconosciute.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020 (Pm c/ Ciabattari)

    Richiamata per affermare il principio che l'art. 460, comma 5, subordina l'estinzione del reato e dei suoi effetti al decorso del termine previsto senza commissione di ulteriori reati; supporta l'interpretazione applicata nel caso.

Massime di principio

  • Se l'unico precedente rilevato è un decreto penale di condanna, e la difesa deposita un provvedimento di estinzione del reato (art. 460 c.p.p. comma 5), il giudice deve tenere conto dell'effetto estintivo ai fini della recidiva e non può considerare quel precedente come aggravante.
  • La Corte territoriale è obbligata a valutare e motivare espressamente la documentazione prodotta dalla difesa (es. provvedimento di estinzione); l'omissione di tale valutazione integra vizio che può fondare l'annullamento.
  • Quando l'esclusione di un'aggravante (es. recidiva) non richiede ulteriori valutazioni discrezionali, la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.
  • La determinazione della pena deve essere congruamente motivata, specialmente se si discosta dai minimi edittali; le attenuanti e le riduzioni per il rito abbreviato vanno applicate e calcolate esplicitamente, indicando l'operazione (es. riduzione di un terzo per attenuanti, poi un terzo per il rito).
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe tempestivamente produrre e richiamare in sede di impugnazione qualsiasi provvedimento esecutivo/di estinzione relativo a precedenti penali per evitare che tali precedenti vengano considerati ai fini dell'aggravamento per recidiva.

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