Ordinanza ingiunzione o revoca n. 311 del 29/04/2026
Provvedimento del 29 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Pianeta s.r.l., nell’ambito di una contestazione disciplinare culminata nel licenziamento di una dipendente, ha trattato dati relativi al programma di fidelizzazione Conad per una finalità diversa e incompatibile rispetto a quella originaria, senza idonea base giuridica e senza adeguata informativa. Ha inoltre rilevato il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti presentata il 15 febbraio 2023. Per queste violazioni ha vietato ulteriori trattamenti di dati della reclamante connessi alla carta fedeltà nel contesto del rapporto di lavoro e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 34.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Pianeta s.r.l.: trattamento illecito dei dati della carta fidelizzazione Conad usati per contestazione disciplinare e mancato riscontro a un’istanza di diritti
Pianeta s.r.l.: uso illecito dei dati della carta fidelizzazione in ambito disciplinare e mancato riscontro ai diritti dell’interessata
Il provvedimento riguarda Pianeta s.r.l., destinataria di un reclamo della dipendente per l’utilizzo di dati del programma di fidelizzazione Conad nella contestazione disciplinare poi sfociata nel licenziamento, nonché per la mancata risposta a una successiva istanza di esercizio dei diritti. Il Garante conclude per l’illiceità del trattamento e adotta un divieto di ulteriore trattamento insieme a una sanzione pecuniaria.
Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria
La reclamante aveva segnalato due profili principali: da un lato, l’asserito trattamento illecito dei dati relativi alla carta Insieme Conad nell’ambito della contestazione disciplinare; dall’altro, l’assenza di riscontro all’istanza del 15 febbraio 2023. L’Ufficio ha richiesto informazioni alla Società ai sensi dell’art. 157 del Codice e, successivamente, ha notificato le presunte violazioni ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice.
La Società ha sostenuto che i controlli erano stati svolti legittimamente in relazione a un anomalo utilizzo della carta fedeltà, che il trattamento per il programma fidelizzazione era distinto da quello lavoristico e che la contestazione disciplinare aveva anche assolto agli obblighi informativi nei confronti della dipendente. Ha inoltre giustificato la mancata risposta alla seconda istanza con il carattere ripetitivo delle richieste e con la fase di precontenzioso.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama i principi di cui all’art. 5 GDPR, in particolare liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità, nonché gli artt. 6, 12, 13, 14, 15 e 17 GDPR. Viene richiamato anche l’art. 28, par. 3 e par. 10 GDPR sul ruolo del responsabile del trattamento e sulla riqualificazione del responsabile che determini finalità e mezzi del trattamento.
In relazione al rapporto di lavoro, l’Autorità ricorda che i trattamenti necessari alla gestione del rapporto devono rispettare la disciplina di protezione dei dati e che l’art. 7 della legge n. 300/1970 non vale, di per sé, come base giuridica del trattamento dei dati personali comuni. Vengono inoltre richiamati gli obblighi di riscontro alle richieste degli interessati entro i termini dell’art. 12 GDPR, compreso il dovere di informare l’interessato in caso di mancato accoglimento della richiesta.
Trattamento dei dati del programma fedeltà per finalità disciplinari
Dall’istruttoria è emerso che Pianeta s.r.l. ha incrociato dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro con dati del programma di fidelizzazione Conad, che la stessa trattava come responsabile per conto di Conad Adriatico Soc. Coop. Tali dati sono stati usati per formulare una contestazione disciplinare nei confronti della reclamante, collegando l’utilizzo della carta fedeltà ai turni di lavoro e ad altre informazioni nella disponibilità della Società come datore di lavoro.
Il Garante considera tale condotta illecita perché i dati del programma fedeltà erano stati raccolti per finalità diverse, indicate nell’informativa originaria e nel regolamento del servizio carta di fidelizzazione, come fidelizzazione, marketing, profilazione, analisi statistiche aggregate, nonché adempimenti di legge e comunicazioni ad autorità competenti. L’utilizzo per una contestazione disciplinare è stato ritenuto una finalità ulteriore e incompatibile.
Assenza di base giuridica e violazione dei principi di liceità e finalità
L’Autorità esclude che l’art. 7 della l. n. 300/1970 possa costituire base giuridica sufficiente per il trattamento dei dati della reclamante effettuato nella fase di contestazione disciplinare. Ne deriva la violazione dell’art. 6 GDPR, oltre ai principi di liceità e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e b).
Il provvedimento precisa anche che la pretesa natura “anonima” della carta non è idonea a escludere la natura personale dei dati, poiché la Società ha utilizzato tali informazioni proprio per identificare la reclamante e muovere una specifica contestazione disciplinare.
Informativa e trasparenza
Il Garante ritiene che la reclamante non sia stata adeguatamente informata del trattamento dei dati del programma fedeltà utilizzati per la contestazione disciplinare. L’informativa resa da Conad Adriatico Soc. Coop. non contemplava quel trattamento, e la Società non ha provato di aver fornito un’informativa autonoma e tempestiva ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
È stata respinta l’argomentazione secondo cui la lettera di contestazione disciplinare avrebbe integrato l’informativa dovuta: tale atto non è considerato idoneo a soddisfare gli obblighi informativi degli artt. 13 e 14 GDPR, né il riferimento dell’art. 14, par. 3, lett. c), è ritenuto pertinente alla fattispecie.
Mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti
La Società non ha fornito riscontro all’istanza del 15 febbraio 2023, con la quale la reclamante chiedeva ulteriori informazioni, cancellazione e blocco dei dati. Il Garante rileva la violazione degli artt. 12, 15 e 17 GDPR, sottolineando che, qualora il titolare intenda non dare seguito alla richiesta, deve comunque informare l’interessato dei motivi e delle possibilità di reclamo e ricorso.
Non è stata ritenuta sufficiente la deduzione della Società circa la ripetitività della richiesta o la pendenza di una fase precontenziosa. Inoltre, il Garante osserva che, se la richiesta fosse stata manifestamente infondata o eccessiva, il titolare avrebbe dovuto dimostrarlo e comunque adottare le modalità previste dall’art. 12, par. 5, GDPR.
Valutazione complessiva dell’illiceità
L’Autorità conclude che le condotte accertate integrano violazioni plurime e non minori, incidendo su principi generali del trattamento, trasparenza, diritti dell’interessata e disciplina del responsabile del trattamento. Per tali ragioni il procedimento non è stato archiviato e il trattamento è stato dichiarato illecito nei termini descritti in motivazione.
Divieto, sanzione e pubblicazione
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto il divieto di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento di dati personali relativi alla reclamante connessi all’utilizzo della carta di fidelizzazione, salvo quanto previsto dall’art. 160-bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 GDPR, è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 34.000. Nella quantificazione sono stati considerati: gravità media della violazione, natura e durata delle condotte, numero e impatto sulle interessate, colpa della Società, categorie di dati coinvolti, assenza di precedenti specifici, cooperazione con l’Autorità e condizioni economiche del contravventore. Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito istituzionale.
Termini di pagamento e opposizione
La Società deve pagare la somma entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; è richiamata la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo della dipendente, che lamentava l’uso illecito dei dati relativi alla carta Insieme Conad nella contestazione disciplinare e l’assenza di riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti del 15 febbraio 2023.
Trattamenti esaminati
La Società ha incrociato dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, come turni e altre informazioni sulla dipendente, con dati del programma fedeltà Conad trattati in qualità di responsabile del trattamento per Conad Adriatico Soc. Coop., utilizzandoli poi per avviare e sostenere la contestazione disciplinare.
Violazioni accertate
Il Garante ha ravvisato violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, 12, 13, 14, 15, 17 e 28, par. 3 del GDPR: trattamento senza base giuridica idonea, violazione della limitazione della finalità, assenza di informativa adeguata, mancato riscontro alle richieste dell’interessata e uso dei dati in contrasto con gli obblighi del responsabile del trattamento.
Valutazioni sul ruolo del responsabile del trattamento
È stato chiarito che Pianeta s.r.l., pur agendo come responsabile per il programma fedeltà, ha utilizzato quei dati per finalità proprie; per effetto dell’art. 28, par. 10, GDPR, tale condotta la espone come titolare per il trattamento così illegittimamente determinato.
Misure adottate e sanzione
Il Garante ha vietato ulteriori operazioni di trattamento dei dati della reclamante connessi alla carta di fidelizzazione, salvo l’art. 160-bis del Codice, e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 34.000 euro, con pubblicazione del provvedimento e ordinanza ingiunzione di pagamento entro 30 giorni.
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