Sentenza n. 972/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di riesame volta alla revoca del divieto di detenzione adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS. Il divieto originario era stato disposto dopo una querela della convivente, che aveva riferito condotte denigratorie, vessatorie e minacciose protratte nel tempo, controllo degli spostamenti e due aggressioni fisiche. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, per l’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; insufficienza della motivazione per relationem, poiché il decreto richiamava genericamente gli atti d’ufficio e le relazioni degli organi di polizia senza specificarli né metterli a disposizione; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità e irragionevolezza, per non avere la Prefettura considerato la remissione della querela, la ripresa della convivenza, l’archiviazione del procedimento penale e la successiva dichiarazione della convivente, nonché per non avere accolto le richieste di audizione; violazione dell’art. 39 TULPS, sostenendo che il divieto avesse natura cautelare e dovesse essere revocato una volta cessata la situazione di pericolo. L’Amministrazione ha sostenuto che la querela descriveva fatti circostanziati e protratti nel tempo, che l’archiviazione conseguente alla remissione non accertava l’insussistenza dei fatti e che il Tribunale per i minorenni aveva comunque rilevato persistenti fragilità e criticità familiari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo, ma attività consentite in deroga al generale divieto e subordinate alla piena e continuativa affidabilità dell’interessato. Il potere prefettizio ex art. 39 TULPS è preventivo e cautelare, non sanzionatorio, e consente una valutazione prognostica ampiamente discrezionale, fondata anche su elementi indiziari, situazioni di conflittualità e condotte non sfociate in condanne. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica dell’attendibilità dei fatti e dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Quanto ai primi due motivi, la motivazione è stata ritenuta sufficiente: il riferimento al provvedimento vigente identificava il decreto originario, già notificato al ricorrente, mentre il richiamo agli atti d’ufficio e alle relazioni di polizia attestava l’esame delle risultanze istruttorie della vicenda. Il ricorrente aveva comunque compreso le ragioni del rigetto e aveva potuto difendersi pienamente. Il giudice ha precisato che il divieto non ha durata predeterminata, ma il riesame favorevole richiede sopravvenienze positive, specifiche e documentate, idonee a modificare apprezzabilmente il quadro fattuale e indiziario; non sono sufficienti il mero decorso del tempo o la riproposizione di circostanze già valutate. La ripresa della convivenza e la remissione della querela erano anteriori al divieto originario ed erano già state dedotte nel procedimento iniziale. La successiva dichiarazione della convivente non costituiva riscontro oggettivo idoneo a rendere inattendibile la denuncia originaria. L’archiviazione penale non imponeva una diversa conclusione, poiché la valutazione amministrativa ha finalità preventiva e presupposti diversi dall’accertamento della responsabilità penale; l’Amministrazione può considerare i fatti storici e la loro valenza sintomatica anche senza condanna, quando l’archiviazione non accerti pienamente l’insussistenza delle condotte. Anche il decreto del Tribunale per i minorenni era stato acquisito e valutato, ma attestava soltanto un miglioramento della situazione familiare e l’assenza, in quel momento, dei presupposti per limitare la responsabilità genitoriale, senza escludere i fatti denunciati né certificare la piena affidabilità nell’uso delle armi; inoltre rilevava persistenti fragilità e criticità. La mancata audizione personale non ha inciso sulla legittimità del procedimento, essendo stata assicurata la partecipazione mediante memorie e documenti e non sussistendo un diritto generalizzato all’audizione orale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Attribuisce al Prefetto un potere preventivo e cautelare, non sanzionatorio, fondato su una valutazione prognostica della possibile inaffidabilità o pericolosità dell’interessato; il divieto non ha durata predeterminata e il riesame favorevole richiede sopravvenienze positive specifiche e documentate.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e di contestarle; nel rigetto di un’istanza di revoca può essere valutata insieme al provvedimento originario e agli atti del procedimento, quando questi siano identificabili e conosciuti dall’interessato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento; non costituisce il fondamento sostanziale della decisione.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti previsto dall’art. 39 TULPS ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è fondato su una valutazione prognostica della piena affidabilità dell’interessato; tale valutazione può basarsi anche su elementi indiziari, conflittualità familiari o condotte non sfociate in condanna penale.
- Poiché la detenzione e il porto d’armi non costituiscono diritti soggettivi, l’Autorità di pubblica sicurezza può richiedere una particolare affidabilità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione prognostica a quella prefettizia, limitandosi a verificare l’attendibilità dei fatti e l’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
- Il riesame favorevole di un divieto ex art. 39 TULPS richiede sopravvenienze positive, specifiche e documentate, idonee a modificare in modo apprezzabile il quadro fattuale e indiziario originario; non sono sufficienti il mero decorso del tempo o la riproposizione di circostanze già conosciute e valutate.
- La remissione della querela, l’archiviazione del procedimento penale e la ricomposizione della relazione familiare non escludono automaticamente la rilevanza amministrativa dei fatti denunciati, poiché la valutazione prefettizia persegue finalità preventive diverse dall’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sulla valenza sintomatica dei fatti storici non pienamente smentiti.
- Nel rigetto di un’istanza di revoca di un precedente divieto, la motivazione del nuovo provvedimento può essere letta unitamente al provvedimento originario e agli atti del procedimento già conosciuti dall’interessato; il richiamo a tali atti è sufficiente se consente di comprendere che le circostanze dedotte non hanno superato le ragioni dell’originaria valutazione di inaffidabilità.
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