Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13343/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, nella qualità di terza interessata, ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nel decreto di sequestro e confisca (decreto 20/05/2020) perché l'appartamento di Palermo, via della Regione Siciliana n. 3610, intestato a Flora Zummo, sarebbe stato venduto a titolo oneroso il 30/04/1985 e quindi non poteva essere incluso tra i beni nella disponibilità del soggetto sottoposto a misura di prevenzione (Francesco Zummo). Ha dedotto violazione dell'art. 2-ter legge 575/1965 e censurato la mancata annullamento dell'atto pubblico di acquisto del 30/04/1985; ha sostenuto che l'inclusione dell'immobile deriverebbe da un mero errore materiale di trascrizione o di allegazione dell'elenco dei beni già oggetto del sequestro del 14/09/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente l'insussistenza dell'errore materiale: il decreto del 20/05/2020 aveva espressamente richiamato per relationem l'elenco dei beni già indicati nel decreto di sequestro del 14/09/2002 (con le eccezioni esplicitate), e l'immobile in questione risultava compreso e successivamente incluso nel compendio gestito dagli amministratori giudiziari. La ricorrente aveva partecipato al procedimento senza mai sollevare tempestivamente l'assenza dei presupposti per la misura ablatoria e la doglianza proposta di fatto mirava al riesame del merito (presupposti di confisca e validità dell'atto di acquisto), questione ormai coperta dal passaggio in giudicato del decreto di sequestro e confisca. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2-ter, legge 575 del 1965

    art. 2-ter, legge 575 del 1965

    La ricorrente invocava la norma per sostenere l'illegittimità della iscrizione dell'immobile tra i beni del prevenuto; la Corte ha ritenuto però che l'eccezione fondata su questa norma costituisse un'impugnazione di merito (valutazione della fittizietà dell'intestazione e delle conseguenze, tra cui l'annullamento dell'atto) e non un mero errore materiale emendabile mediante correzione formale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma equitativamente determinata (Euro 3.000).

Massime di principio

  • Una istanza di correzione di errore materiale ha natura eccezionale e serve per rettificare errori formali o palesi (es. refusi, dati anagrafici manifestamente errati). Non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto e di diritto già decise.
  • Se un provvedimento di sequestro richiama per relationem un precedente decreto che elenca beni, l'inclusione di un bene nell'elenco richiamato non costituisce automaticamente un errore materiale: va verificata la portata del richiamo e le eccezioni espressamente indicate.
  • Le questioni di merito relative ai presupposti della confisca (p.es. fittizietà di un atto di compravendita, intestazione simulata) devono essere sollevate nei termini e con i mezzi impugnatori appropriati; una volta intervenuto il passaggio in giudicato del decreto ablatorio, tali questioni possono essere precluse per effetto della cosa giudicata.
  • La partecipazione della terza interessata al procedimento senza contestare tempestivamente la rilevanza dei requisiti per la misura ablatoria indebolisce successivi tentativi di ottenere correzioni formali: la mancata eccezione in fase istruttoria può essere interpretata come rinuncia o come questione già decisa.
  • L'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e i provvedimenti esecutivi collegati costituiscono elementi concreti che confermano l'efficacia dell'inclusione del bene nel compendio sequestrato e rendono più difficile sostenere l'esistenza di un mero errore materiale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.