Sentenza del 06/05/2015 n. 1869 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
VERIFICA FISCALE - ATTO CONLUSIVO DELLE INDAGINI - Nomen iuris - Non rileva - Attività istruttoria della G.diF. - Rileva - Applicazione art. 12 comma 7 dello Statuto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione dell'atto conclusivo delle indagini fiscali svolte dalla Guardia di Finanza e l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Il contribuente ha contestato il fatto che l'attività istruttoria fosse stata formalmente definita come semplice "segnalazione", senza redazione di un processo verbale di constatazione e senza consentire il contraddittorio preventivo. La decisione ha ritenuto irrilevante il nomen iuris attribuito all'atto, valorizzando invece la natura effettiva delle attività svolte, quali accessi, ispezioni e verifiche dirette al controllo della dichiarazione tributaria.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta viziata, poiché l'attività svolta aveva natura sostanziale di verifica fiscale e avrebbe dovuto concludersi con un processo verbale, consentendo al contribuente di presentare osservazioni e richieste entro il termine previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto. La qualificazione formale dell'atto come "segnalazione" non ha escluso l'obbligo di rispettare il contraddittorio preventivo. L'esito è quindi favorevole al contribuente, con annullamento o disapplicazione degli effetti dell'atto impositivo conseguente, nei limiti indicati dalla sentenza.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Quando l'attività dell'Amministrazione o della Guardia di Finanza presenta natura sostanziale di verifica fiscale, deve essere documentata mediante processo verbale e deve essere garantito il contraddittorio preventivo, indipendentemente dal nome formalmente attribuito all'atto conclusivo.
Massime di principio
- Per qualificare un atto fiscale conta il suo contenuto sostanziale e non il nomen iuris utilizzato dall'Amministrazione.
- Accessi, ispezioni e verifiche svolti per controllare una dichiarazione tributaria costituiscono attività di verifica fiscale e devono essere adeguatamente verbalizzati.
- Se l'attività istruttoria è sostanzialmente una verifica fiscale, il contribuente deve poter conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo, nei casi in cui si applica l'art. 12, comma 7.
- La mancata redazione del processo verbale o la violazione del contraddittorio preventivo può incidere sulla validità dell'atto impositivo successivo.
- La semplice qualificazione dell'atto come "segnalazione" non consente di eludere le garanzie procedimentali previste per le verifiche fiscali.
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