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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7235/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza e la sentenza della Corte di Appello di Bari del 12/01/2024 lamentando la violazione di legge per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore (art. 420 ter, comma 5, c.p.p.), presentata unitamente a richiesta di trattazione orale. Sostengono che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituiva legittimo impedimento e che la documentazione prodotta avrebbe dovuto comprovare l'impossibilità di nominare un sostituto processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la richiesta di rinvio era generica e non indicava specificamente le ragioni per cui non fosse possibile ricorrere a un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.; la Corte d'appello aveva correttamente valutato la genericità della domanda, anche alla luce della giurisprudenza consolidata che impone di prospettare le ragioni essenziali dell'impegno nell'altro processo e l'impossibilità di nominare un sostituto salvo casi di comprovato e documentato impedimento di salute. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La sentenza di primo grado aveva dichiarato che i reati ascritti non erano punibili ai sensi dell'art. 131-bis; qui la norma è richiamata come fatto della vicenda ma non è oggetto della censura principale in Cassazione.

  • art. 443 cod. pen.

    Norma che descrive uno dei reati imputati a uno degli odierni ricorrenti (richiamata a titolo di fatto processuale).

  • art. 81 e art. 612 cod. pen.

    Norme relative al secondo capo di imputazione (richiamate come dati di fatto del procedimento).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri e funzioni del giudice; la censura si riferiva alla valutazione del rigetto dell'istanza di rinvio ma la Corte non ha rilevato violazione.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento può costituire legittimo impedimento purché la richiesta esponga tempestivamente e specificamente le ragioni dell'impedimento; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la richiesta deve indicare perché non è possibile nominare un sostituto, salvo casi urgenti e documentati di salute.

  • art. 23-bis, comma 4, L. 176/2000

    Norma richiamata in combinato disposto con le norme processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni in relazione a tale richiamo normativo.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Disposizione che regola la nomina del sostituto del difensore; la giurisprudenza e la Corte richiedono che l'istanza di rinvio motivi l'impossibilità di ricorrere a un sostituto, salvo comprovati impedimenti di salute.

  • art. 586, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente l'impugnazione insieme dell'ordinanza e della sentenza quando connesse; nel caso la Cassazione ha considerato collegati i due provvedimenti e ha esaminato l'istanza connessa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o comunque imputabile a colpa; la Corte ha applicato tale disposizione irrogando euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere tempestiva e specifica: va indicata la contemporaneità degli impegni e le ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nell'altro procedimento.
  • Deve essere chiarito, nell'istanza, perché non sia possibile nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.; la mera produzione generica di documenti o una comunicazione non dettagliata può risultare insufficiente.
  • L'impedimento per motivi di salute è l'unico caso in cui può non operare l'obbligo di nominare un sostituto, ma occorre documentazione tempestiva e adeguata della gravità e attualità delle ragioni di salute.
  • La mancata indicazione delle specifiche ragioni che escludono la nomina di un sostituto legittima il rigetto dell'istanza di rinvio e rende infondate le impugnazioni che si basino soltanto sulla genericità della domanda.
  • Le scelte professionali del difensore (compresa la nomina di un sostituto) rientrano nella sua discrezionalità tecnica e non possono essere sindacate dal difeso; il cliente può revocare il mandato solo in presenza di insanabili divergenze.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nella scelta di proporre il gravame.

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