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Sentenza

Sentenza n. 3360/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) degli esiti delle prove scritte svolte il 21.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicati il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) delle prove stesse nelle parti in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione delle prove scritte di parte ricorrente; c) le graduatorie di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; g) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato dei ricorrenti; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al riesame e rettifica in melius dei punteggi delle prove scritte del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarati idonei nonché ammessi al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova scritta e atti connessi del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, limitatamente alla valutazione di due quesiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, avevano conseguito nella prova scritta un punteggio inferiore alla soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21 punti ed erano stati dichiarati inidonei. Con ricorso collettivo hanno impugnato gli esiti della prova, l’avviso di pubblicazione, i verbali di formulazione, approvazione e correzione dei quesiti, le graduatorie e gli ulteriori atti connessi, chiedendo il riesame e la rettifica in aumento dei punteggi, la dichiarazione di idoneità e l’ammissione alla fase successiva. La contestazione riguardava due quesiti di comprensione del testo, individuati con diversa numerazione per i candidati, rispetto ai quali i ricorrenti sostenevano di avere indicato la risposta corretta, diversa da quella ritenuta esatta dalla commissione. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiesto il rigetto del ricorso. Il giudice ha inoltre rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo, ma ha ritenuto di poterli assorbire in ragione dell’infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futura parte del rapporto di servizio con i vincitori. Ha ritenuto possibile definire il giudizio con sentenza semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., considerata la completezza del contraddittorio e della documentazione. Nel merito ha respinto il ricorso, richiamando un precedente della stessa Sezione, nel quale era già stata accertata, per entrambi i quesiti contestati, la correttezza della risposta indicata dalla commissione, diversa da quella fornita dai candidati. Non sono quindi emersi vizi nella valutazione concorsuale né i presupposti per la rettifica dei punteggi, la dichiarazione di idoneità o l’ammissione alla fase successiva. Il ricorso collettivo è stato respinto per infondatezza, senza necessità di decidere i profili di ammissibilità prospettati. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, anch’esse in solido tra loro.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio è completo e la causa è matura per la decisione, previa comunicazione alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    richiamo sintetico ai precedenti di questa Sezione

    Consente la motivazione in forma semplificata mediante esposizione sintetica degli elementi di fatto e di diritto e richiamo a precedenti conformi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    profili di inammissibilità del ricorso collettivo

    Il giudice ha segnalato in udienza la possibile questione di inammissibilità del ricorso collettivo, ma non l’ha esaminata perché il ricorso era comunque infondato nel merito.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva dell’amministrazione destinataria degli effetti della graduatoria concorsuale sussiste anche quando la gestione della procedura sia affidata a una commissione interministeriale o a un soggetto gestore, se i vincitori sono destinati a instaurare con quella amministrazione il rapporto di servizio.
  • La contestazione della risposta corretta a un quesito concorsuale è infondata quando il giudice, anche mediante richiamo a un precedente conforme della stessa Sezione, ritenga corretta la soluzione individuata dalla commissione e non quella scelta dal candidato.
  • Quando il ricorso collettivo è infondato nel merito, il giudice può definire la controversia senza esaminare previamente i profili di possibile inammissibilità del ricorso collettivo.
  • La completezza del contraddittorio e della documentazione consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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