Cassazione Penale, Ordinanza n. 10657/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Viterbo che lo aveva condannato alla multa di euro 400 per il delitto di minaccia ex art. 612, comma 1, c.p. Il ricorso deduceva un solo motivo: l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito. La Corte ha rilevato che tale censura non prospettava un vizio di legittimità, ma sollecitava soltanto una diversa lettura del compendio probatorio e un alternativo apprezzamento di merito, quindi estraneo al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 612, comma 1, c.p.
base della condanna pronunciata dal Giudice di pace per il delitto di minaccia.
art. 568, comma 5, c.p.p.
richiamato per il trasporto dell'atto di impugnazione alla Corte di cassazione.
art. 37, comma 2, d.lgs. 274/2000
richiamato, insieme all'art. 568, comma 5, c.p.p., per la trasmissione dell'impugnazione alla Corte.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come vizio di ricorso la sola richiesta di un diverso apprezzamento delle prove, poiché tale censura attiene al merito e non ai limiti del sindacato di cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito, esso è inammissibile perché privo di una censura effettivamente riconducibile a un vizio di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è evidente e imputabile a colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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