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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34738/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di regolamento di confini proposta da un proprietario di un fondo contro i titolari del fondo limitrofo. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione: ha ritenuto che il confine tra i due fondi fosse già certo e individuato da paletti in ferro collocati dall'originario unico proprietario e richiamati anche nel frazionamento allegato ai titoli di acquisto; ha quindi rigettato la domanda, dichiarando anche il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 100, 101 c.p.c. e 950, 1140 c.c., sostenendo che nell'azione di regolamento di confini la legittimazione passiva spetterebbe anche al possessore e non solo al proprietario; (2) violazione dell'art. 950 c.c. e degli artt. 157, comma 2, e 345, comma 2, c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe dato prevalenza ai segni esteriori anziché ai titoli e al frazionamento, nonostante i rilievi sulla c.t.u. sarebbero stati tardivi; (3) violazione degli artt. 950, 2697, 2699, 2700 c.c. e 115, 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato integralmente le testimonianze, i titoli e la c.t.u.; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese e per la ripartizione al 50% delle spese di c.t.u. La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi, ritenendo corretta la qualificazione dell'azione, la valutazione delle prove e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che nell'azione di regolamento di confini sono legittimati ad agire e resistere solo i proprietari dei fondi confinanti, non il mero possessore; ha poi ritenuto inammissibile, perché diretta a una rivalutazione del merito, la censura sulla preferenza accordata ai segni di confine e al frazionamento rispetto alla c.t.u. e alle prove testimoniali, osservando che il giudice di merito può valorizzare alcune prove e non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola risultanza. Quanto ai rilievi sulla c.t.u., la Corte ha richiamato il principio secondo cui le contestazioni alla consulenza, se non integrano nullità del relativo procedimento, possono essere svolte anche in appello e persino in comparsa conclusionale, purché non introducano nuovi fatti o nuove prove. È stato infine confermato il potere del giudice di merito di determinare la soccombenza e compensare le spese in considerazione dell'esito complessivo della lite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'interesse a contraddire del possessore; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio; non è ritenuto violato.

  • art. 950 c.c.

    norma sull'azione di regolamento di confini; la Corte ribadisce che l'azione spetta ai proprietari confinanti e che la linea catastale è sussidiaria rispetto a confini già determinati da elementi oggettivi sul terreno.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimazione del possessore; la censura viene respinta.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla tardività dei rilievi critici alla c.t.u.; la Corte osserva che le contestazioni non integranti nullità possono essere svolte anche in appello.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato per dedurre l'inammissibilità di nuove contestazioni in appello; la Corte richiama il principio delle contestazioni alla c.t.u. purché non introducano nuovi fatti o prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è accolto alcun rilievo.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del valore probatorio dei documenti; la censura è respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare il mancato esame delle prove; la Corte ribadisce che il giudice può privilegiare alcune risultanze probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa vizi di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sul principio di soccombenza per le spese; la Corte conferma la regolazione operata dal giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte ritiene che la determinazione delle proporzioni di soccombenza resti affidata al giudice di merito.

  • art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.

    citato nel regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore dei controricorrenti.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel dispositivo per ulteriore condanna accessoria.

  • art. 380 bis c.p.c.

    citato in relazione alla decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

  • Cass. SU 5624/2022

    "Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive ... e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio"

    le critiche alla c.t.u. non sono nuove eccezioni o nuove prove se restano interne alla valutazione dell'elaborato peritale e non introducono fatti nuovi.

  • Cass. SU 8053/2014

    il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su alcune prove e non su altre, purché la motivazione sia effettiva, coerente e non apparente.

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini sono legittimati attivamente e passivamente i soli proprietari dei fondi confinanti; il mero possessore non è parte necessaria solo in quanto tale.
  • Quando il confine tra due fondi risulta già determinato da segni oggettivi e stabili presenti sul terreno o da un frazionamento richiamato nei titoli di acquisto, tali elementi prevalgono sulla delimitazione catastale, che opera solo in via sussidiaria.
  • Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio che non denunciano nullità del procedimento possono essere proposte anche in appello, purché si limitino a criticare attendibilità e valutazione della c.t.u. senza introdurre nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
  • Il giudice di merito, nel valutare il materiale probatorio, può attribuire prevalenza ad alcune prove rispetto ad altre senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione, purché la motivazione sia effettiva, coerente e comprensibile.
  • La determinazione della soccombenza e la compensazione delle spese processuali rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito, se sorrette dalla valutazione dell'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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