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Sentenza

Sentenza n. 815/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 455/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 28/02/2025 e notificata in forma esecutiva in data 04/03/2025, passata in giudicato in data 28/08/2025;

Giustizia amministrativa202506028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 4 marzo 2025; la ricorrente aveva inoltre seguito, il 30 luglio 2025, la procedura interna indicata dall'Amministrazione per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte e, costituendosi in giudizio, non aveva prodotto prova dell'adempimento né dedotto ragioni ostative. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di eseguire il giudicato, la fissazione di un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte e la condanna alle spese. Il TAR ha preliminarmente verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando la produzione del titolo esecutivo e della certificazione del passaggio in giudicato nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo alle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l'inadempimento del Ministero rispetto a un comando giudiziale chiaro, specifico, incondizionato e passato in giudicato, precisando che il giudizio di ottemperanza è diretto esclusivamente a verificare l'integrale attuazione del dictum e non consente il riesame del merito della controversia definita dal giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore, mediante assegnazione della Carta elettronica e accredito di € 1.500,00 oltre accessori. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di porre in essere anche le necessarie attività contabili e di bilancio. Ha escluso che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa possano giustificare la mancata esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, in aggiunta agli interessi eventualmente già spettanti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze anche dei giudici ordinari quando la pubblica amministrazione obbligata non vi provveda spontaneamente.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini dell'ottemperanza, la produzione del titolo esecutivo e della documentazione attestante il passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora volta a compulsare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela, nel rispetto del criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte è ricondotta al principio di effettività della tutela.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per consentire all'amministrazione le procedure contabili di pagamento, si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obblighi pecuniari; il suo rispetto costituisce condizione dell'azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel caso concreto riconosciuta dal giudicato anche per la docente interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l'inerzia di una pubblica amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo contiene un comando chiaro, specifico e incondizionato.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione non può rimettere in discussione il merito della controversia definita dal giudicato; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della corretta e integrale attuazione del dictum giudiziale.
  • Per l'ottemperanza relativa a un obbligo di pagamento di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996; il termine opera quale condizione dell'azione esecutiva anche nel giudizio di ottemperanza.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte di una pubblica amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo anche dopo l'insediamento del commissario ad acta e limite massimo determinato, nel caso concreto, nel 10% dell'importo dovuto, per evitare una locupletazione sproporzionata del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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