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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della nota Prot. n. -OMISSIS-/Area I/AM_White list, Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 13.10.2022, notificata il 13.10.2022 a mezzo PEC, della Prefettura di -OMISSIS- Ufficio Territoriale del Governo c.f. -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS- al -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il Diniego Iscrizione White List negli elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 nonché il provvedimento di informazione interdittiva ex art. 91 e 89 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 modificato dal D.Lgs. 15novembre 2014, n. 218. Società: “-OMISSIS-” con sede legale a -OMISSIS- (-OMISSIS-) in viale -OMISSIS-. Cod.Fisc./P.Iva -OMISSIS-/-OMISSIS-. - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, nonché i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze riunitosi il 22.06.2022 ed il 30.09.2022, nonché a tutti gli atti conosciuti soltanto per relationem, in quanto citati nel provvedimento prefettizio oggi impugnato e rispetto ai quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202300011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione nella white list e informazione antimafia interdittiva adottati il 13 ottobre 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e i soci accomandatari hanno impugnato il diniego di iscrizione nella white list e l’informazione antimafia interdittiva, adottati dopo l’istanza di iscrizione, il preavviso di rigetto, le osservazioni della parte e l’audizione davanti al Gruppo interforze. Il provvedimento prefettizio aveva valorizzato i rapporti familiari della socia accomandante, le pregresse vicende imprenditoriali e lavorative dei soci accomandatari e di altri soggetti del contesto familiare, nonché il deposito delle scritture contabili presso uno studio professionale. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 84, 85, 89-bis, 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e degli artt. 41 e 117 Cost., nonché eccesso di potere, sostenendo che il rischio di infiltrazione fosse stato desunto da parentele non conviventi, elementi risalenti o neutri e da un quadro congetturale, senza l’individuazione di un effettivo tentativo di condizionamento dell’attività imprenditoriale e senza elementi gravi, precisi e concordanti. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, per l’omessa valutazione dell’eventuale carattere occasionale dell’agevolazione e della conseguente applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, per avere l’Amministrazione fondato il provvedimento finale su elementi non indicati nel preavviso di rigetto. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 92 e 84, comma 4, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 159 del 2011.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito né le questioni di costituzionalità. Nel corso del giudizio, dopo l’applicazione del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 e la conclusione positiva della relativa procedura, la Prefettura ha accolto l’istanza di aggiornamento e, con provvedimento del 20 agosto 2025, ha disposto l’iscrizione della società nella white list. Tale nuova determinazione ha integralmente superato gli effetti lesivi del diniego e dell’interdittiva, realizzando l’utilità sostanziale perseguita con l’azione di annullamento. L’eventuale annullamento dell’atto originario non avrebbe quindi arrecato un vantaggio concreto e attuale. Il giudice ha escluso anche una pronuncia di mero accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., perché non era stata proposta né mantenuta una domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e perché l’iscrizione nella white list è intervenuta all’esito di un successivo procedimento di aggiornamento, svolto dopo il controllo giudiziario.

Norme richiamate

  • artt. 84, 85, 89-bis, 91, 92 e 93 d.lgs. 159/2011

    Norme richiamate nel provvedimento interdittivo e nelle censure della parte ricorrente; il TAR non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’omessa valutazione dell’eventuale carattere occasionale dell’agevolazione e dell’applicabilità della prevenzione collaborativa; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato per contestare l’utilizzo, nel provvedimento finale, di elementi non compresi nel preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto quando l’annullamento non sia più utile, ma solo in presenza di uno specifico interesse ai fini risarcitori, allegato e mantenuto nel processo.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario volontario ha preceduto il procedimento prefettizio di aggiornamento conclusosi con l’iscrizione della società nella white list.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’interesse al ricorso di annullamento deve permanere fino alla decisione e viene meno quando un fatto o un atto sopravvenuto renda inutiliter data la pronuncia richiesta, privando il ricorrente di un’utilità concreta e attuale.
  • In materia di interdittiva antimafia e iscrizione nella white list, il ricorso diviene improcedibile quando l’Amministrazione, nelle more del giudizio, supera gli effetti dell’originario provvedimento ostativo mediante una nuova valutazione favorevole e dispone l’iscrizione dell’impresa nella white list.
  • Quando l’annullamento dell’atto sopravvenuto privo di effetti non arrecherebbe alcuna utilità concreta, può essere pronunciato l’accertamento della sua illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto se il ricorrente abbia specificamente allegato e mantenuto un interesse risarcitorio; in mancanza, il ricorso è improcedibile senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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