Sentenza del 15/04/2016 n. 7534 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità di una cartella esattoriale relativa all'INVIM straordinaria per l'anno 1991. La società contribuente ne aveva contestato la tardiva iscrizione a ruolo. La CTR del Lazio aveva annullato la cartella ritenendola illegittima per la mancata indicazione o sottoscrizione del responsabile del procedimento. Equitalia e Agenzia delle Entrate hanno sostenuto che tale requisito non fosse applicabile ai ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 e che, comunque, la sottoscrizione non fosse un elemento essenziale della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia Gerit limitatamente al terzo e al quarto motivo, ritenendo sufficiente l'intestazione della cartella per verificarne la provenienza e chiarendo che la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati a decorrere dal 1 giugno 2008. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di Equitalia e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione di legge, ai vizi processuali e ai vizi della motivazione.
Art. 112 c.p.c.
È stato invocato per denunciare un'asserita ultrapetizione del giudice d'appello.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; la relativa questione è stata ritenuta assorbita dalla decisione sui motivi principali.
Art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La Corte ha escluso che, per le cartelle riferite a ruoli anteriori al 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento determinasse automaticamente la nullità.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la cartella di pagamento quale documento per la riscossione delle somme iscritte a ruolo; il modello normativo non richiede la sottoscrizione dell'esattore.
Art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008
Ha introdotto la nullità della cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento soltanto per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento occorre verificare la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, non soltanto l'anno del tributo o la data di notifica della cartella.
- Per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta, di per sé, la nullità della cartella.
- La cartella esattoriale non deve necessariamente essere sottoscritta dal responsabile del procedimento o dall'esattore: l'intestazione dell'ente e gli altri elementi identificativi possono essere sufficienti a comprovarne la provenienza.
- Le doglianze relative a vizi della cartella devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo; la proposizione di motivi nuovi in appello può essere dichiarata inammissibile.
- L'annullamento della cartella per un vizio formale non è giustificato se il requisito invocato non era previsto dalla legge applicabile ratione temporis.
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