Cassazione Penale, Sentenza n. 3407/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione (10/06/2024) che aveva riconosciuto la continuazione tra reati per i quali Ammendola era stato condannato con due sentenze irrevocabili (Corte d'appello 11/11/2022 e GIP 09/02/2024) e aveva rideterminato la pena complessiva a dieci anni. Il Procuratore denunciava la violazione dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva riconoscere la continuazione perché la relativa istanza era già stata proposta nel giudizio di cognizione deciso con la sentenza del 9/02/2024, divenuta irrevocabile il 25/05/2024, e quindi la materia sarebbe stata già valutata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che ai sensi dell'art. 671 c.p.p. il giudice dell'esecuzione può essere adito dal condannato o dal pubblico ministero per il riconoscimento del concorso formale e del reato continuato, purché tale disciplina non sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione. Nel caso concreto il GIP, nella sentenza del 9/02/2024, non aveva escluso la continuazione in relazione alla posizione di Ammendola: la richiesta non era stata valutata nel merito a causa della mancata produzione di una sentenza irrevocabile collegata. Dunque l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ha accolto la richiesta basandosi sull'assenza di esclusione da parte del giudice della cognizione, era corretta.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
"sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"
Consente al condannato o al pubblico ministero di chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del concorso formale e del reato continuato quando esistono più sentenze irrevocabili in procedimenti distinti, a condizione che il giudice della cognizione non abbia espressamente escluso tale disciplina
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale motivo di cassazione per violazione di legge (vizio di diritto relativo all'applicazione dell'art. 671 c.p.p.); la Corte ha valutato il vizio e lo ha ritenuto infondato
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione ha espressamente escluso il vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione non può invece riconoscerlo; l'esclusione deve essere chiara e motivata.
- Se nel giudizio di cognizione la richiesta di continuazione non è stata decisa nel merito (per esempio per mancata produzione di sentenze irrevocabili), ciò non impedisce al condannato o al pubblico ministero di riproporre la domanda al giudice dell'esecuzione una volta che le condizioni di irrevocabilità siano sussistenti.
- La procedura ai sensi dell'art. 671 c.p.p. richiede l'esistenza di sentenze irrevocabili e la possibilità per le parti (o il PM) di chiedere il riconoscimento al giudice dell'esecuzione; la prova documentale delle sentenze irrevocabili è essenziale per la valutazione.
- La semplice proposizione della domanda in sede di cognizione non equivale a una decisione sul merito: occorre verificare se il giudice della cognizione abbia effettivamente escluso la continuazione o se la questione sia rimasta indeterminata per ragioni procedurali.
- In caso di dubbi pratici, conviene produrre al giudice dell'esecuzione copia delle sentenze irrevocabili e documentazione che attesti la mancata valutazione o la mancata esclusione della continuazione in sede di cognizione.
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