Cassazione Penale, Sentenza n. 8780/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sulla questione della responsabilità (ovvero che la Corte di Appello avrebbe motivato in modo errato o insufficiente la sua condanna). Tale motivo era però già oggetto di rinuncia espressa nel concordato tra le parti stipulato ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p., per cui il ricorrente aveva preventivamente rinunciato a far valere i motivi di appello relativi alla responsabilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché relativo a motivi espressamente oggetto di rinuncia nel concordato ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p. Ha dichiarato l'inammissibilità de plano (applicando il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5‑bis c.p.p.), ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non avendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha condannato al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599‑bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato fra le parti e la possibile rinuncia a motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la rinuncia espressa resa nel concordato rende inammissibili i motivi di ricorso che rientrano nel campo della rinuncia
art. 610, comma 5‑bis cod. proc. pen.
Prevede il modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599‑bis; la Corte l'ha applicato per dichiarare l'inammissibilità de plano
legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1 comma 62
Ha introdotto l'art. 610, comma 5‑bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto la disposizione applicabile ratione temporis e dunque utilizzabile per la pronuncia di inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte la facoltà di infliggere la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- Se nel concordato ex art. 599‑bis c.p.p. il ricorrente rinuncia espressamente a determinati motivi di impugnazione, tali motivi non possono essere dedotti in Cassazione e il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano, applicando il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5‑bis c.p.p.; chi propone ricorso deve verificare attentamente l'ambito della rinuncia nel concordato prima di impugnare.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, l'obbligo di versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe conviene valutare: a) se la rinuncia è effettivamente espressa e copre il motivo che si intende proporre; b) se esistono profili di illegittimità o di ordine pubblico che non possono essere esclusi dalla rinuncia (da valutare caso per caso); c) l'opportunità di sollevare contestazioni sulla validità stessa del concordato, se sussistono vizi che ne inficiano la efficacia
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