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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22603/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della rendita catastale di un parco eolico in Provincia di Potenza: la questione centrale era se le torri (pali) eoliche dovessero essere incluse nella stima diretta ai fini della rendita catastale o escluse come "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo" ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge 208/2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la CTR abbia errato includendo le torri eoliche nella stima senza svolgere il necessario accertamento circa la loro effettiva funzionalità al processo di aerogenerazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la rilevanza catastale delle torri alla luce dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015. Sono invece respinti gli altri motivi della società (censura sulla motivazione e sulle singole voci di costo: spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore). La Corte ha disposto che il giudice di merito accerti se la torre sia componente essenziale e attiva del processo produttivo (esente) o mero supporto statico (includibile nella rendita).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    "a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    La norma delimita cosa rileva nella stima diretta: si valorizzano suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, ma si escludono macchinari e impianti funzionalmente strumentali al processo produttivo. Pertanto la rilevanza catastale delle torri eoliche dipende dalla valutazione della loro strumentalità/funzionalità rispetto alla produzione di energia.

  • art. 28, comma 2, Regolamento per la formazione del catasto edilizio (DPR 142/1949)

    Prevede i criteri di stima diretta e il riferimento al costo di costruzione; è stato richiamato per legittimare il metodo di valutazione basato sul costo di realizzazione a nuovo utilizzato dall'Amministrazione.

  • R.D.L. 651/1939 (art. 10) e successive norme catastali

    Richiami al quadro normativo storico sulla nozione di immobile/ costruzione stabile utile per valutare la natura 'immobiliare' di strutture come le torri eoliche; tuttavia l'interpretazione moderna deve confrontarsi con la deroga prevista dall'art. 1, c.21 l. 208/2015.

  • Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Indirizzi tecnici che erano stati utilizzati dall'Amministrazione per includere nelle stime le strutture di sostegno degli aerogeneratori in quanto presentanti caratteristiche di stabilità e immobilizzazione al suolo; la Corte segnala che la prassi amministrativa non può automaticamente prevalere sulla lettura della norma sopravvenuta del 2015.

  • Circolari e note applicative dell'Amministrazione (Circolare 2/E 01/02/2016; Nota n.60244 del 27/04/2016; Circolare 27/E del 13/06/2016)

    Documenti interpretativi che hanno indotto l'Amministrazione a considerare le torri come 'costruzioni' da includere nella stima; la Corte tuttavia richiede un accertamento case-by-case della funzionalità produttiva, in linea con l'art.1 c.21 l.208/2015.

Massime di principio

  • Applicare l'art. 1, comma 21, l. 208/2015 verificando se l'elemento è effettivamente "funzionale" e "essenziale" al processo produttivo: se la torre contribuisce attivamente alla produzione (es. assorbimento/contrasto forze, componente integrata della macchina), può essere qualificata come impianto escluso dalla stima catastale; se svolge solo funzione di supporto passivo, può essere considerata costruzione e quindi inclusa.
  • La qualificazione dipende da un accertamento di fatto e di natura tecnica che spetta al giudice del merito: è necessario valutare documentazione progettuale, specifiche tecniche, modalità di funzionamento e il ruolo operativo della torre nell'impianto.
  • La semplice stabilità, consistenza volumetrica o il fatto che la torre sia infissa al suolo non sono di per sé decisivi: l'incidenza sul processo produttivo (strumentalità) è il criterio primario.
  • La prassi amministrativa (circolari) che include le torri nelle costruzioni non vincola il giudice se la norma sopravvenuta (art.1 c.21) esclude per legge i macchinari e gli impianti funzionali; il giudice deve comunque motivare puntualmente la sua valutazione tecnica.
  • Le contestazioni sui criteri di quantificazione economica (valore terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto imprenditore) sono valutate secondo il normale sindacato di merito: per ottenere accoglimento occorre dimostrare una manifesta sproporzione o insufficiente base probatoria, non una mera divergenza valutativa.
  • Sull'omessa pronuncia: il giudice non è obbligato a formulare una specifica replica per ogni singolo punto se la decisione complessiva rende incompatibile la domanda, essendovi possibilità di statuizione implicita di rigetto; tuttavia la motivazione deve raggiungere il livello minimo richiesto dall'art.111 Cost.
  • In sede amministrativa/tributaria, chi impugna deve predisporre elementi tecnici chiari (perizie, progetti, relazioni tecniche) per dimostrare la natura strumentale dell'elemento impiantistico; la mancanza di tali elementi rende più probabile la conferma della stima fondata su dati oggettivi di costo e prezziari ufficiali.

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