Cassazione Civile, Ordinanza n. 32666/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego e la conseguente domanda risarcitoria per asserito abuso del termine. Dalla parte finale della decisione emerge che il ricorrente censurava la sentenza d'appello per avere escluso la rilevanza di contratti stipulati anche in epoca anteriore al termine di recepimento della direttiva, nonostante essi potessero incidere sulla valutazione dell'illegittimità dei contratti successivi. Con il secondo e il terzo motivo denunciava inoltre che la Corte territoriale avesse limitato erroneamente la verifica di legittimità/abusività al solo dato della durata complessiva superiore a trentasei mesi, mentre l'art. 36, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001 non subordina il risarcimento al superamento di tale soglia e il danno sorge come conseguenza immediata e diretta della violazione di disposizioni imperative; sosteneva quindi che il giudice avrebbe dovuto accertare anche l'esistenza di ragioni oggettive a giustificazione dei contratti a termine, ai fini della verifica dell'abuso e della pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione valorizza il principio secondo cui non basta verificare la sola durata complessiva dei rapporti a termine, dovendosi scrutinare anche il possibile abuso del ricorso al contratto a termine e la sussistenza delle condizioni giustificative richieste dalla disciplina applicabile.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001
Il diritto al risarcimento del danno non è condizionato al solo superamento dei trentasei mesi di durata complessiva dei contratti; il risarcimento deriva dalla violazione di disposizioni imperative e la verifica deve investire anche il profilo dell'abuso del ricorso ai contratti a termine e delle eventuali ragioni oggettive di giustificazione.
Direttiva UE sul lavoro a tempo determinato
La rilevanza dei contratti stipulati anche prima del termine di recepimento può essere considerata come dato fattuale, nei limiti in cui contribuisca a determinare l'illegittimità dei contratti successivi alla introduzione del limite massimo.
clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La clausola comprende anche l'indicazione di ragioni oggettive per la stipula dei contratti a termine; la verifica dell'abuso deve essere condotta anche alla luce di tale parametro.
Massime di principio
- Nella verifica della legittimità della reiterazione di contratti a termine non è sufficiente il solo controllo della durata complessiva del rapporto, occorrendo accertare se il ricorso ai termini sia stato abusivo rispetto alla disciplina applicabile.
- Il diritto al risarcimento del danno da violazione di norme imperative in materia di lavoro a termine non richiede necessariamente il superamento di una soglia temporale predeterminata, quando la fonte normativa prevede una tutela contro l'abuso diversa e ulteriore rispetto al mero dato cronologico.
- Ai fini dell'accertamento dell'abuso possono rilevare anche contratti antecedenti al termine di recepimento della disciplina unionale, se e nei limiti in cui essi incidano sul giudizio di illegittimità dei contratti stipulati dopo l'introduzione del limite massimo.
- La verifica giudiziale deve comprendere anche l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la stipula dei contratti a tempo determinato, poiché la mancanza di tali ragioni è indice centrale di abusività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32649/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32650/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32659/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32660/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32663/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →