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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23959 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il diniego di rimborso delle somme versate in relazione al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate relativo all’anno 2004. Sosteneva di avere diritto alla piena fruizione del credito previsto originariamente dall’art. 8 della legge n. 388/2000 e contestava l’applicazione delle successive limitazioni introdotte dalla legge n. 289/2002 e dal relativo decreto attuativo, che avevano sospeso temporaneamente l’utilizzo del credito e ne avevano ridotto la fruibilità al 49% per il 2003 e al 6% per gli anni successivi. I tre motivi riguardavano: l’introduzione in appello di eccezioni asseritamente nuove da parte dell’Agenzia; l’errata applicazione dell’art. 62 della legge n. 289/2002; e la violazione del divieto di retroattività delle norme tributarie sfavorevoli, dell’affidamento del contribuente, dello Statuto del contribuente e dei vincoli derivanti dal diritto comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi erano privi dei quesiti di diritto richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Anche la questione di legittimità costituzionale prospettata nel terzo motivo avrebbe dovuto essere accompagnata dal corrispondente quesito di diritto. La sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato il diniego di rimborso, è quindi rimasta sostanzialmente ferma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 388/2000, art. 8

    Prevedeva il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, sulla cui originaria misura la contribuente fondava la richiesta di piena fruizione e di rimborso.

  • Legge n. 289/2002, art. 62

    Ha modificato il regime di utilizzazione del credito d’imposta, introducendo una sospensione e successive limitazioni percentuali alla fruizione del beneficio.

  • Decreto ministeriale 6 agosto 2006, art. 62, comma 1, lett. a)

    È richiamato quale disciplina attuativa delle limitazioni all’utilizzo del credito d’imposta.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    La ricorrente lo invocava sostenendo che l’Agenzia avesse introdotto in appello eccezioni nuove, non formulate nel primo grado.

  • Art. 111 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in relazione al principio di non contestazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili i motivi privi dei quesiti di diritto prescritti, requisito formale necessario per i ricorsi soggetti ratione temporis a tale disposizione.

  • Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile

    Invocato dalla contribuente contro l’applicazione retroattiva delle modifiche peggiorative al regime del credito d’imposta.

  • Legge n. 212/2000, art. 3 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La ricorrente sosteneva che vietasse la retroattività delle norme tributarie sfavorevoli; la CTR aveva escluso il contrasto e osservato che lo Statuto, di per sé, non costituisce parametro autonomo per una pronuncia di illegittimità costituzionale.

  • Art. 3 della Costituzione

    La CTR aveva ritenuto che l’eventuale efficacia retroattiva della nuova disciplina fosse giustificata da ragionevolezza e non contrastasse con valori costituzionalmente protetti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., ogni motivo deve contenere lo specifico quesito di diritto richiesto: la sua mancanza può determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso senza esame delle questioni sostanziali.
  • Anche una questione di legittimità costituzionale prospettata in cassazione deve essere collegata a un motivo ammissibile e accompagnata dal relativo quesito di diritto, quando tale requisito processuale è applicabile.
  • La mancata contestazione in primo grado può assumere rilievo solo se il motivo è formulato correttamente e se la questione non riguarda eccezioni rilevabili d’ufficio o profili giuridici che il giudice può esaminare autonomamente.
  • Le modifiche legislative a un credito d’imposta possono incidere sulla sua utilizzazione anche quando il beneficio era stato previsto da una disciplina precedente; la retroattività o l’applicazione a situazioni già maturate devono tuttavia essere valutate alla luce del testo normativo, della ragionevolezza e dei principi costituzionali.
  • Lo Statuto dei diritti del contribuente orienta l’interpretazione della normativa tributaria, ma non sempre costituisce autonomamente un parametro per ottenere la disapplicazione di una legge o la sua dichiarazione di incostituzionalità.
  • In presenza di un ricorso dichiarato inammissibile, il contribuente perde sul piano processuale indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle proprie contestazioni e può essere condannato alle spese.

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