Ordinanza n. 92/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa misura cautelare consistente nell’ammissione con riserva alle prove orali, della valutazione, pari a -OMISSIS- punti, della prova scritta della ricorrente in relazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nella Regione Calabria, ai sensi del Bando Ministero dell’istruzione e del merito n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per la classe di concorso -OMISSIS-; dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; dell’avviso -OMISSIS- della Direzione Generale del Ministero dell’istruzione e del merito che ha sancito, comunicando la soglia minima di ammissione di -OMISSIS-, l’esclusione dal concorso; dei quesiti n. 26, 7, 32 e 50 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso in data -OMISSIS-; dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i predetti quesiti per la prova scritta; dell’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non è ricompreso il nominativo della ricorrente; della nota della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito del 21.1.2026 di rigetto dell’istanza di autotutela del 19.1.2026; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa della prova scritta e conseguente esclusione da un concorso pubblico per personale docente, nonché quesiti della prova e rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare l'ammissione con riserva alle prove orali, la valutazione conseguita nella prova scritta di un concorso pubblico per titoli ed esami destinato all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria nella Regione Calabria, la conseguente esclusione dal concorso, l'avviso ministeriale relativo alla soglia minima di ammissione alle prove orali, i quesiti n. 26, 7, 32 e 50 del questionario e gli atti di predisposizione degli stessi, nonché l'elenco degli ammessi alla prova orale e il rigetto dell'istanza di autotutela. Le doglianze riguardavano, in particolare, un errore materiale riscontrato in uno dei quesiti e, più in generale, l'asserita equivocità, ambiguità o capacità fuorviante dei quesiti contestati, tali da incidere sulla valutazione della prova e sull'esclusione della candidata. Il giudice ha inoltre esaminato d'ufficio la competenza territoriale, ritenendola sussistente perché gli atti impugnati, compreso l'avviso ministeriale nella parte relativa alle classi di concorso di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale, producevano effetti diretti limitati al territorio della Calabria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 13 c.p.a., poiché gli atti impugnati producevano effetti diretti circoscritti all'ambito regionale calabrese. In sede cautelare, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, ha escluso il fumus boni iuris: l'errore materiale presente nel quesito contestato e gli ulteriori quesiti oggetto di doglianza non sono apparsi idonei a rendere le domande equivoche, ambigue o fuorvianti nella scelta della risposta. La domanda cautelare di ammissione con riserva alle prove orali è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
La competenza territoriale del TAR sussiste quando gli atti impugnati, anche se adottati da un'amministrazione centrale, producono effetti diretti limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto la misura è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte istante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13 c.p.a., la competenza territoriale del TAR può radicarsi in relazione agli effetti diretti territorialmente limitati dell'atto impugnato, anche quando l'atto sia stato adottato da un'amministrazione centrale, purché la contestazione riguardi la parte dell'atto con effetti circoscritti alla regione di riferimento.
- Nella fase cautelare, l'ammissione con riserva a una prova successiva di un concorso presuppone almeno un fumus boni iuris in ordine all'illegittimità della valutazione o dei quesiti contestati.
- Un errore materiale contenuto in un quesito concorsuale non giustifica, in sede cautelare, la sospensione degli effetti dell'esclusione quando, all'esito di una valutazione sommaria, non risulti che l'errore abbia reso il quesito equivoco, ambiguo o fuorviante nella scelta della risposta.
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