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Ordinanza

Ordinanza n. 4786/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: - del provvedimento m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001259.28-05-2024, comunicato in pari data, con cui il DIRETTORE GENERALE del Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici del MIM “ DISPONE, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 8 giugno 2023, n. 107 l' esclusione di Brusaferri Rosaria dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge”; - nonché, in parte qua, dell’elenco degli ammessi al Corso di formazione per l’immissione in ruolo di D.S., pubblicato il 21.06.2024, nella parte in cui non comprende tra gli ammessi al corso l’odierna ricorrente. - del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206, nella quale non è stato inserito il nominativo dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202406878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici e conseguente mancata ammissione al corso e mancato inserimento nella graduatoria nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'ha esclusa dalla procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici prevista dal d.m. n. 107 del 2023, per asserita mancanza dei requisiti di legge. Ha inoltre impugnato, per quanto di interesse, l'elenco degli ammessi al corso di formazione e la graduatoria generale nazionale, successivamente rettificata, nella parte in cui non risultava inclusa. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti, ma il testo dell'ordinanza non ne espone il contenuto.

La decisione

Il TAR non ha deciso né le questioni preliminari di rito né il merito delle censure, né ha regolato le spese. Ha rilevato che l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami era stata pubblicata il 15 dicembre 2025 e che, alla data dell'udienza pubblica del 4 febbraio 2026, non era ancora decorso il termine previsto dall'art. 46 c.p.a. per la costituzione delle parti controinteressate. Ha quindi rinviato la trattazione del merito alla pubblica udienza del 5 giugno 2026, sospendendo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    termine di 60 giorni previsto dalla predetta norma per la costituzione delle parti controinteressate

    Il decorso del termine per la costituzione delle parti controinteressate, decorrente dalla pubblicazione dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, deve essere completato prima della trattazione del merito.

  • art. 2 d.m. 8 giugno 2023, n. 107

    Richiamato quale base normativa del provvedimento ministeriale di esclusione dalla procedura riservata.

  • art. 3 d.m. 8 giugno 2023, n. 107

    Richiamato quale base normativa del provvedimento ministeriale di esclusione dalla procedura riservata.

Massime di principio

  • Quando il contraddittorio è integrato mediante pubblici proclami, la trattazione del merito deve essere rinviata se, alla data dell'udienza, non è ancora decorso il termine previsto dall'art. 46 c.p.a. per la costituzione delle parti controinteressate.
  • La mancata definizione del termine per la costituzione delle parti controinteressate giustifica una pronuncia interlocutoria di rinvio, con sospensione di ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso

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