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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22575/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare stipulato il 18 dicembre 2009, avente ad oggetto un complesso immobiliare in Roma, nel quale l'acquirente e un garante si erano obbligati a subentrare in alcuni mutui e a tenere indenne la venditrice dal pagamento delle rate maturate nelle more. A seguito del preteso inadempimento degli acquirenti, la venditrice aveva chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione degli immobili non ancora rivenduti, il pagamento delle somme ricavate dalla vendita di alcune unità a terzi, delle penali contrattuali e il risarcimento degli ulteriori danni. Il tribunale aveva rigettato o dichiarato inammissibili alcune domande. In appello, nel corso del giudizio, era sopravvenuto il fallimento della società acquirente; la Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo che la domanda di risoluzione e le connesse domande restitutorie e risarcitorie dovessero essere trasferite al giudice delegato, in applicazione della disciplina concorsuale. La ricorrente ha censurato questa conclusione deducendo violazione di legge, sostenendo che, essendo intervenuto il fallimento dopo la sentenza di primo grado, la domanda già decisa non poteva essere attratta integralmente alla sede fallimentare e che, per evitare il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, l'impugnazione doveva poter proseguire nei confronti della curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di improcedibilità pronunciata dalla Corte d'appello perché il fallimento della società convenuta era intervenuto dopo la sentenza di primo grado, già resa sulla domanda di risoluzione e sulle domande accessorie. Richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla non operatività dello "sdoppiamento" del giudizio, ma anche sull'eccezione per la sentenza non ancora passata in giudicato, la Cassazione ha affermato che, in tale evenienza, l'appello doveva poter proseguire nei confronti della curatela fallimentare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto in sede di ricorso per cassazione.

  • art. 52 l.f.

    La Corte ha richiamato la disciplina del concorso dei creditori, precisando che la via attrattiva non opera in modo da imporre il trasferimento al fallimento quando sulla domanda sia già intervenuta una sentenza di primo grado non passata in giudicato.

  • art. 72, comma 5, l.f.

    È stata richiamata per affermare che la domanda di risoluzione e le domande accessorie non possono essere scisse, salvo le eccezioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 95, terzo comma, l.f.

    È stata evocata dalla ricorrente per sostenere, in via estensiva, che il rigetto della domanda prima del fallimento richiede l'impugnazione della sentenza, così da evitare che la decisione diventi irretrattabile.

Massime di principio

  • Quando il fallimento del convenuto interviene dopo la sentenza di primo grado resa su una domanda di risoluzione contrattuale e sulle correlate domande restitutorie o risarcitorie, l'impugnazione già proposta può e deve proseguire nei confronti della curatela, per evitare il consolidarsi del giudicato sulla decisione resa prima dell'apertura della procedura.
  • La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, se proposta prima del fallimento e accompagnata da domande conseguenti di restituzione o risarcimento, non può essere automaticamente separata tra sede ordinaria e sede concorsuale; il principio è quello dell'unitarietà della trattazione, salvo le specifiche eccezioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il divieto di "sdoppiamento" della controversia non impedisce la prosecuzione del giudizio ordinario quando sulla domanda sia già stata pronunciata una sentenza non passata in giudicato, poiché in tal caso l'impugnazione conserva la sua funzione di evitare la stabilizzazione della pronuncia di primo grado.
  • Le domande accessorie conseguenti alla risoluzione contrattuale seguono, di regola, la domanda principale quanto al regime processuale concorsuale, ma la loro trattazione resta collegata alla sorte processuale della sentenza già pronunciata prima del fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompravenditaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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