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Ordinanza

Ordinanza n. 2556/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, che ha affermato la competenza della sede aquilana nel giudizio sull’aggiudicazione del lotto 2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concorrente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Evolve Consorzio Stabile aveva impugnato davanti al TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, l’aggiudicazione del lotto 2 di una gara centralizzata per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie regionali, disposta in favore di G.S.A. La relativa domanda cautelare era stata accolta sul piano processuale mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, previa affermazione della competenza del TAR dell’Aquila. G.S.A. ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la ripartizione tra sede principale e sezione staccata costituisse una questione di competenza funzionale inderogabile, in ragione del rito speciale applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici. Secondo la ricorrente, la competenza sarebbe spettata alla sezione staccata di Pescara, poiché il lotto 2 riguardava il servizio presso strutture sanitarie comprese nella circoscrizione di Pescara. Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del regolamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza. Ha rilevato che la gara era stata indetta mediante un’unica procedura, disciplinata da un’unica lex specialis e da un unico disciplinare, sebbene articolata in tre lotti geografici corrispondenti alle ASL regionali. I lotti erano inoltre valutati da un’unica commissione e le loro vicende non presentavano piena autonomia. In particolare, il vincolo di aggiudicazione previsto dal disciplinare, limitando a un solo lotto l’aggiudicazione a un operatore risultato primo in più graduatorie, aveva prodotto effetti incrociati: l’assegnazione del lotto 2 a G.S.A. aveva determinato l’esclusione di quest’ultima dalla graduatoria del lotto 1, l’aggiudicazione di tale lotto a Evolve per scorrimento e l’esclusione di Evolve dal lotto 3, poi aggiudicato a un altro operatore. Pertanto, l’eventuale accoglimento del ricorso di Evolve avrebbe potuto incidere a catena sulle posizioni relative agli altri lotti. Tale interdipendenza escludeva la fondatezza della pretesa di radicare la competenza esclusivamente presso la sede di Pescara in base alla localizzazione delle strutture interessate dal solo lotto 2. Le spese della fase sono state poste a carico di G.S.A. e liquidate in complessivi euro 2.000 in favore delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina il regolamento di competenza nel processo amministrativo.

  • art. 16 c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore disposizione processuale applicabile al regolamento di competenza.

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione del rito speciale alle controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici e la conseguente natura funzionale inderogabile della competenza.

  • art. 5 del disciplinare di gara

    Nel caso in cui un Operatore Economico risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 1 lotto, in ragione del valore decrescente di rilevanza economica dei Lotti per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a condizione che su tutti i Lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria.

    Il vincolo di aggiudicazione ha collegato le sorti dei diversi lotti, producendo modifiche incrociate delle graduatorie e delle aggiudicazioni.

Massime di principio

  • Quando una gara articolata in più lotti è disciplinata da un’unica lex specialis, valutata da un’unica commissione e soggetta a un vincolo di aggiudicazione capace di modificare reciprocamente le graduatorie, le vicende dei singoli lotti non possono essere considerate pienamente autonome ai fini della determinazione della competenza territoriale.
  • La competenza territoriale relativa all’impugnazione dell’aggiudicazione di un singolo lotto non può essere individuata esclusivamente sulla base della localizzazione delle prestazioni di quel lotto quando l’eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetti a catena sulle aggiudicazioni e sulle posizioni degli operatori negli altri lotti.
  • Ai fini del regolamento di competenza, l’interdipendenza sostanziale tra lotti derivante dalle regole della gara può prevalere sulla localizzazione territoriale delle strutture o delle prestazioni oggetto del singolo lotto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoCompetenza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

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