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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36792/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 1 aprile 2024. I motivi dedotti attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio: si lamenta la nullità della sentenza per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. La difesa contesta quindi sia il diniego delle attenuanti generiche sia la misura della pena base e degli eventuali aumenti/diminuzioni. La Corte di cassazione rileva che tali censure investono valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in legittimità se sorrette da motivazione non illogica e non arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, poiché sia il diniego delle attenuanti generiche sia la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro cui il giudice di merito si conforma nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena e per la sua motivazione in concreto.

Massime di principio

  • La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti o emergenti dagli atti; è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio radicale di motivazione o per manifesta illogicità.
  • Le doglianze che mirano a una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, senza evidenziare un errore di diritto o un deficit motivazionale rilevante, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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