Cassazione Penale, Ordinanza n. 36792/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 1 aprile 2024. I motivi dedotti attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio: si lamenta la nullità della sentenza per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. La difesa contesta quindi sia il diniego delle attenuanti generiche sia la misura della pena base e degli eventuali aumenti/diminuzioni. La Corte di cassazione rileva che tali censure investono valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in legittimità se sorrette da motivazione non illogica e non arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, poiché sia il diniego delle attenuanti generiche sia la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro cui il giudice di merito si conforma nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena e per la sua motivazione in concreto.
Massime di principio
- La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti o emergenti dagli atti; è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio radicale di motivazione o per manifesta illogicità.
- Le doglianze che mirano a una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, senza evidenziare un errore di diritto o un deficit motivazionale rilevante, sono inammissibili in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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