Cassazione Civile, Ordinanza n. 35245/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società che aveva eseguito opere per conto della committente, chiedendo il pagamento del corrispettivo asseritamente residuo. La convenuta si era costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per una penale contrattuale, assumendo il mancato rispetto dei termini di consegna dell'opera. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, dichiarando inammissibile l'unico motivo di gravame perché le istanze istruttorie non accolte non erano state riprodotte con specificità nell'atto di appello, ma solo richiamate per relationem alle memorie di primo grado. In cassazione la società appaltatrice deduceva la violazione degli artt. 244 e 346 c.p.c., sostenendo che le prove orali non ammesse erano state comunque riproposte in appello mediante rinvio al contenuto delle memorie depositate in primo grado ex art. 184 c.p.c. allora vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la conclusione del giudice d'appello secondo cui, per rispettare l'onere di specificità imposto dagli artt. 342 e 346 c.p.c., l'appellante deve riprodurre nel primo atto difensivo di secondo grado le istanze istruttorie non accolte che intende riproporre; non è sufficiente un mero rinvio agli atti di primo grado, anche se puntualmente individuati. È stata inoltre disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, mentre non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 244 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della censura relativa alla prova testimoniale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del motivo
art. 346 c.p.c.
la riproposizione delle domande e istanze non accolte richiede specificità nel giudizio di appello; non basta un rinvio agli atti di primo grado
art. 342 c.p.c.
insieme all'art. 346 c.p.c. impone all'appellante l'onere di specificità nella riproposizione delle istanze non accolte
art. 184 c.p.c.
richiamato solo come riferimento alle memorie di primo grado cui la ricorrente pretendeva di rinviare
art. 380-bis c.p.c.
base del procedimento camerale definito con proposta del relatore condivisa dal collegio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la riproposizione di istanze istruttorie non ammesse in primo grado deve avvenire con indicazione specifica e autonoma nel primo atto difensivo, non essendo sufficiente un rinvio per relationem agli atti del giudizio precedente.
- L'onere di specificità imposto dagli artt. 342 e 346 c.p.c. è funzionale a rendere immediatamente individuabili le doglianze e le richieste che la parte intende devolvere al giudice di secondo grado.
- La mancata riproduzione specifica delle istanze istruttorie precluse in primo grado comporta l'inammissibilità del motivo di appello e, se la censura viene reiterata in cassazione, l'inammissibilità del ricorso.
- Il mero richiamo a memorie o atti del primo grado, anche se puntualmente individuati, non soddisfa l'onere di specificità della riproposizione in appello delle prove non ammesse.
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