Circolare numero 176 del 18-12-2013
Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli adeguamenti delle procedure telematiche INPS conseguenti alle modifiche normative sul lavoro accessorio introdotte dalla legge n. 92/2012 e dalla legge n. 99/2013. Il focus è sulla nuova rilevanza del limite economico in capo al prestatore, sui tetti annui di compenso per le diverse categorie e sulle funzionalità di estratto conto rese disponibili a committenti, delegati e prestatori per verificare i compensi percepiti o riscossi. Vengono inoltre richiamati i profili di disallineamento tecnico tra rendicontazione e incasso effettivo dei voucher e permane l’obbligo di dichiarazione del non superamento dei limiti economici ai sensi del DPR n. 445/2000.
Modifiche alle procedure INPS sul lavoro accessorio e controllo dei limiti economici annuali
Modifiche procedurali sul lavoro accessorio e verifica dei limiti economici
La circolare illustra gli adeguamenti delle procedure INPS in materia di lavoro occasionale accessorio conseguenti alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 92/2012 e dalla legge n. 99/2013. L’intervento si concentra sul nuovo sistema di controllo dei compensi, oggi riferito al prestatore e non più al committente, e sulle funzionalità telematiche rese disponibili per verificare il rispetto dei limiti annuali.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina del lavoro accessorio è stata significativamente modificata con l’intervento sulla formulazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003. La circolare richiama inoltre le prime istruzioni già fornite con la circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013 e rinvia ai chiarimenti ministeriali contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 18 gennaio 2013, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze del superamento dei limiti economici.
Limiti economici applicabili nel corso dell’anno solare
Il requisito economico diventa l’elemento centrale per la qualificazione delle prestazioni come accessorie. Il compenso complessivo percepito dal prestatore non può superare, nell’anno solare compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre:
- 5.000 euro netti complessivi, riferiti alla totalità dei committenti, pari a 6.666 euro lordi;
- 2.000 euro netti per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, per ciascun committente, pari a 2.666 euro lordi;
- 3.000 euro netti per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, che per l’anno 2013 possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, pari a 4.000 euro lordi.
La circolare sottolinea che il rispetto di tali soglie è essenziale anche in ragione delle possibili conseguenze sanzionatorie.
Aggiornamento delle procedure telematiche INPS
Per agevolare il controllo dei compensi percepiti nel corso dell’anno, le procedure telematiche sono state revisionate e integrate con nuove funzioni di visualizzazione. Le nuove funzionalità sono collocate nell’elenco dei Servizi Online INPS, nella sezione Lavoro Accessorio, e consentono una consultazione differenziata sia ai committenti sia ai prestatori.
Consultazione da parte di committenti e delegati
I committenti, accedendo alla sezione Committenti/Datori di Lavoro con PIN, possono consultare il nuovo Estratto Conto Prestatore indicando l’anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore. Il sistema mostra i compensi lordi totali percepiti dal prestatore, sia con riferimento al singolo committente sia rispetto a tutti gli altri eventuali committenti.
La procedura propone due estratti distinti, a seconda della normativa applicabile alla data di emissione dei voucher. Le medesime funzioni sono disponibili anche ai delegati autorizzati nella sezione riservata a consulenti, associazioni e delegati.
Consultazione da parte dei prestatori
I prestatori possono accedere alla propria area dedicata utilizzando il codice fiscale e il codice identificativo di un qualsiasi voucher in loro possesso. Attraverso l’Estratto Conto possono verificare, per anno di riferimento, i compensi lordi percepiti da ciascun datore di lavoro o da uno solo di essi. È inoltre possibile consultare l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’Istituto.
Periodo transitorio e distinzione tra vecchia e nuova disciplina
In ragione del periodo transitorio collegato ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, per gli anni 2013 e 2014 le procedure rendono disponibili tabelle separate per i compensi soggetti alla normativa previgente e per quelli rientranti nella disciplina attuale. Questo consente una corretta imputazione dei compensi ai fini del controllo dei limiti annuali.
Rendicontazione dei voucher e dichiarazione del prestatore
La circolare precisa che gli estratti conto mostrano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione, cioè Poste, Tabaccai e Banche popolari. Tale meccanismo può comportare un disallineamento tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore.
Inoltre, poiché i voucher possono essere riscossi entro il periodo di validità, pari a:
- 24 mesi per i voucher INPS e postali;
- 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e Banche popolari,
il compenso corrispondente può non essere ancora presente nell’estratto conto del prestatore.
Per questo motivo resta fermo l’obbligo, già richiamato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 18 gennaio 2013, di rendere la dichiarazione di non superamento dei limiti economici ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o), del DPR n. 445/2000, considerando sia i voucher già riscossi sia quelli ricevuti ma non ancora incassati nell’anno solare.
Punti principali
Aggiornamento normativo sul lavoro accessorio
La circolare richiama le modifiche apportate alla disciplina del lavoro occasionale accessorio dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 e dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013. Tali interventi hanno inciso sull’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, ridefinendo la natura delle prestazioni e, soprattutto, spostando il parametro economico di riferimento dal committente al prestatore.
Limiti economici annuali per il prestatore
Il compenso complessivamente percepito dal prestatore non può superare, nell’anno solare inteso dal 1° gennaio al 31 dicembre, determinati limiti: 5.000 euro netti complessivi da tutti i committenti, pari a 6.666 euro lordi; 2.000 euro netti per prestazioni rese a favore di imprenditori commerciali o professionisti con riferimento a ciascun committente, pari a 2.666 euro lordi; 3.000 euro netti per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, che per il 2013 possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, pari a 4.000 euro lordi. Il rispetto di tali limiti è essenziale per la qualificazione delle prestazioni come accessorie e rileva anche ai fini sanzionatori.
Funzionalità telematiche di verifica e consultazione
Per agevolare il controllo dei compensi percepiti nel corso dell’anno, le procedure telematiche INPS sono state aggiornate con nuove funzionalità di consultazione e visualizzazione dei compensi da parte di committenti, delegati autorizzati e prestatori. Le funzionalità sono disponibili nei Servizi Online dell’INPS, nella sezione Lavoro Accessorio del sito www.inps.it.
Estratto conto per committenti e delegati
Accedendo alla sezione Committenti/Datori di Lavoro con PIN, il committente può consultare il nuovo Estratto Conto Prestatore inserendo l’anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore. Il sistema mostra i compensi lordi totali percepiti dal prestatore, sia con riferimento al singolo committente sia rispetto a tutti gli eventuali altri committenti. È prevista la distinzione tra estratti relativi alla normativa vigente e quelli relativi alla disciplina previgente, in relazione ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012. Le stesse funzioni sono rese disponibili anche ai delegati autorizzati nella sezione dedicata a consulenti, associazioni e delegati.
Consultazione per i prestatori
I prestatori possono accedere alla propria area nella sezione Prestatori utilizzando il codice fiscale e il codice di identificazione di un voucher in loro possesso. Tramite la nuova funzione di estratto conto possono visualizzare, per anno di riferimento, i compensi lordi percepiti da ciascun datore di lavoro o da uno solo di essi. Inoltre, possono consultare l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’Istituto.
Periodo transitorio e separazione delle tabelle
Per gli anni 2013 e 2014 le procedure mettono a disposizione tabelle separate per i compensi ricadenti nella normativa previgente e per quelli soggetti alla disciplina attuale, in ragione del periodo transitorio collegato ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012.
Rendicontazione, incassi e dichiarazione del prestatore
La circolare evidenzia che gli estratti conto mostrano i compensi riscossi sulla base dello stato di rendicontazione trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono la riscossione dei voucher, ossia Poste, Tabaccai e Banche popolari. Ciò può determinare un disallineamento tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, poiché i voucher possono essere riscossi entro il periodo di validità di 24 mesi per i voucher INPS e postali e di 12 mesi per quelli distribuiti da tabaccai abilitati e Banche popolari, il relativo compenso può non risultare ancora nell’estratto conto. Per queste ragioni resta fermo l’obbligo per i prestatori di dichiarare il non superamento dei limiti economici ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o), del DPR n. 445/2000, tenendo conto sia dei voucher già riscossi sia di quelli ricevuti ma non ancora incassati nell’anno solare.
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