Sentenza del 25/09/2015 n. 19049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria centrale relativa all'accertamento IRPEG e ILOR per il 1979, contestando la qualificazione fiscale degli immobili concessi in locazione e sostenendo che fossero strumentali per natura, con conseguente applicazione del reddito d'impresa e deducibilità dei relativi costi e interessi passivi. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione e violazioni di legge, nonché l'asserita conformità della dichiarazione fiscale alla disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso perché i quesiti di diritto erano generici, astratti e non calati nella fattispecie concreta, mentre i momenti di sintesi relativi ai vizi di motivazione non indicavano specificamente il fatto controverso richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.600 euro per compensi, oltre al 15% di spese forfetarie e alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis cod. proc. civ.
Il quesito inerente ad una censura in diritto [...] non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta.
Il quesito di diritto deve collegare puntualmente la regola giuridica alla concreta controversia e consentire alla Corte di individuare immediatamente l'errore attribuito al giudice di merito. Quesiti astratti o meramente esplorativi comportano l'inammissibilità del motivo.
Art. 40 del TUIR del 1986
Sono da ritenere strumentali anche gli immobili concessi in locazione, a condizione però che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
La strumentalità per natura di un immobile dipende dalle sue caratteristiche oggettive e dalla sua concreta idoneità a essere utilizzato per finalità diverse senza radicali trasformazioni; la relativa prova grava sul contribuente.
Art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988
La disposizione è stata richiamata in relazione all'applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 40 TUIR e alla necessità di verificare la conformità della dichiarazione fiscale alla normativa sopravvenuta.
Art. 111 della Costituzione
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento del ricorso straordinario per cassazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito le censure perché i motivi erano inammissibili per difetto dei requisiti formali.
D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 52, 58 e 74; TUIR n. 917 del 1986, artt. 52, 57, 63 e 75
Le disposizioni sono state richiamate dalla società per sostenere la deducibilità dei costi immobiliari e degli interessi passivi, ma la Corte non ha esaminato tali questioni sostanziali a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i quesiti di diritto devono essere specifici, concreti e direttamente collegati ai fatti della causa; formulazioni generiche o teoriche non consentono l'esame del motivo.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare chiaramente il fatto controverso e decisivo sul quale la motivazione sarebbe mancante, insufficiente o contraddittoria.
- La mancata prova documentale della strumentalità oggettiva degli immobili può impedire al contribuente di ottenere il relativo trattamento fiscale, soprattutto quando gli immobili sono concessi in locazione.
- La Corte di cassazione può rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare il merito delle questioni tributarie se i motivi non rispettano i requisiti processuali.
- In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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