Cassazione Civile, Ordinanza n. 14185/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un complesso contenzioso su somme dovute per l’illegittima occupazione di terreni. In origine i proprietari, poi loro successori e cessionari, avevano ottenuto sentenze favorevoli contro l’ente pubblico e il Comune. Una parte del credito era stata pagata all’originario titolare, che però aveva sottoscritto una scrittura con cui si impegnava a garantire e tenere indenne l’ente da eventuali pretese delle cessionarie del credito. Successivamente la cessionaria finale aveva promosso esecuzione sullo stesso titolo e l’ente aveva dovuto pagare nuovamente, con aggravio di interessi, accessori e spese. L’ente ha quindi chiesto, in via principale, che l’erede del soggetto che aveva firmato la manleva fosse condannata a rispondere delle obbligazioni assunte dal dante causa; in subordine, la restituzione delle somme indebitamente incassate. La ricorrente, rimasta soccombente nei gradi di merito, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello deducendo quattro censure: 1) violazione delle norme sul rapporto tra fase cautelare e giudizio di merito, sostenendo che l’ente avrebbe introdotto inammissibilmente una domanda nuova e più ampia rispetto a quella cautelare; 2) violazione dell’art. 111 c.p.c., contestando la ricostruzione secondo cui il pagamento al dante causa non fosse incompatibile con la posizione della cessionaria e che la domanda dell’ente fosse coerente con la successione a titolo particolare nel diritto controverso; 3) violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che il giudicato formatosi nei precedenti giudizi sulla cessione del credito impedisse di considerare valida la manleva; 4) violazione delle norme sulla causa e sulla liceità del contratto, sostenendo che la scrittura di manleva fosse nulla per difetto di causa, perché volta a tutelare l’ente rispetto a pretese ancora sub iudice e quindi non giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il sequestro conservativo era solo strumentale rispetto alla successiva causa di merito e l’ente poteva chiedere in quella fase la tutela cautelare per un importo anche inferiore rispetto alla domanda poi proposta in cognizione, senza che ciò integrasse un novum inammissibile. Ha respinto il secondo motivo rilevando che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza contro il dante causa produce effetti anche verso il successore; nel caso concreto, dunque, era legittima la pretesa dell’ente nei confronti di chi aveva ricevuto il pagamento e assunto la manleva. Ha rigettato anche il terzo e il quarto motivo, osservando che, alla data del pagamento, la validità delle cessioni di credito era ancora sub iudice e che la scrittura di manleva perseguiva un legittimo scopo pratico, cioè tenere indenne l’ente da pretese che avrebbero potuto comunque essere avanzate dai cessionari. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dati gli ulteriori effetti processuali previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare l’asserita introduzione di un novum in appello e, poi, in sede di merito dopo la fase cautelare.
art. 669 octies c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare la natura strumentale del procedimento cautelare rispetto al giudizio di merito.
art. 669 novies c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l’unitarietà del procedimento cautelare e di merito; la Corte ne esclude l’effetto preclusivo invocato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/novità della domanda.
art. 111 c.p.c.
La Corte afferma che, nel trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza contro il dante causa spiega effetti anche verso il successore.
art. 2909 c.c.
Richiamato per escludere che il giudicato invocato dalla ricorrente impedisse la valida assunzione della manleva in relazione alla pendenza delle controversie sulla cessione del credito.
art. 1325 n. 2 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della scrittura per difetto di causa.
art. 1322 secondo comma c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la meritevolezza della pattuizione di manleva.
art. 1343 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità del negozio per illiceità/assenza di causa.
art. 1345 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un motivo illecito del contratto.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Indicata come base della trattazione camerale del ricorso.
art. 13 co.
La sentenza richiama la norma finale sul contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente una più precisa identificazione del comma e del contenuto applicato.
art. 1153 c.c.
Richiamato incidentalmente nella spiegazione degli effetti della sentenza contro il dante causa nei confronti del successore a titolo particolare.
Massime di principio
- Il procedimento cautelare con funzione strumentale non consuma né preclude la proposizione, nel successivo giudizio di merito, di una domanda piena e autonoma, purché restino fermi gli elementi costitutivi della pretesa già coltivata in sede cautelare.
- Nel trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo continua tra le parti originarie; il dante causa conserva la veste processuale di sostituto del reale interessato e la sentenza pronunciata nei suoi confronti produce effetti anche verso il successore.
- La manleva o garanzia assunta in relazione a pretese di terzi su un credito la cui titolarità o opponibilità sia ancora sub iudice può perseguire un interesse pratico meritevole e non è per ciò solo nulla per difetto di causa.
- La validità della pretesa di restituzione o di rivalsa va valutata alla luce dell’effettivo assetto sostanziale risultante dalle vicende del credito e dalle decisioni sopravvenute, non essendo decisivo che il pagamento sia avvenuto in favore di un soggetto formalmente legittimato se esiste un vincolo di garanzia assunto a tutela dell’ente pagatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14102/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14103/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14104/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14105/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14106/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →