Cassazione Penale, Sentenza n. 26435/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto che ha confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al controllo giudiziale ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 sostenendo violazione di tale norma e, alternativamente, la mancanza, la contraddittorietà e l'omessa motivazione. Denuncia che i giudici del merito si sono fondati esclusivamente sui rapporti di parentela del titolare con soggetti legati alla criminalità organizzata anziché sulle concrete modalità di gestione dell'impresa, omettendo di valutare se l'impresa fosse 'bonificabile' (valutazione prognostica) e senza esaminare tutta la documentazione probatoria offerta dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile nella parte in cui la ricorrente lamentava illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, perché il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull'ammissione al controllo giudiziale è consentito solo per violazione di legge nei limiti di deducibilità previsti dagli artt. 10, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 159/2011. Sulla parte di merito rimasta ha ritenuto infondato il motivo: la Corte territoriale ha esaminato i rilievi difensivi e motivato che non si trattava di contatti occasionali con la criminalità organizzata ma di una interdipendenza concreta tra l'impresa ricorrente e le altre imprese del gruppo familiare (tutte soggette a interdittive prefettizie), desumibile da elementi quali locazione congiunta di spazi, sede operativa, provenienza di mezzi e beni strumentali, continuità della gestione e rapporti commerciali costanti. Pertanto è correttamente esclusa l'ammissione al controllo giudiziale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) - art. 34-bis
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011
La norma regola l'ammissione al controllo giudiziale per imprese sospette di infiltrazione mafiosa; il giudice valuta la sussistenza di una ingerenza stabile o episodica e la possibilita' di 'bonifica' dell'impresa mediante valutazione prognostica. Nel caso, la Corte ha ritenuto che l'esistenza di elementi di interdipendenza operativa tra imprese del medesimo gruppo familiare integri motivo per escludere l'ammissione al controllo, non potendosi considerare i rapporti con la criminalità come occasionali.
d.lgs. n. 159 del 2011 - limiti di deducibilità per il ricorso in Cassazione
art. 10, comma 3 e art. 27 d.lgs. n. 159/2011
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'ammissione al controllo giudiziale e' ammissibile soltanto per violazione di norme di legge nei limiti di deducibilità previsti, con esclusione di doglianze sulla logicita', contraddittorieta' o insufficienza della motivazione.
codice di procedura penale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese in Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti che decidono sull'ammissione al controllo giudiziale ex art. 34-bis e' ammesso principalmente per violazione di legge: doglianze sulla logica o completezza della motivazione sono, salvo aspetti di diritto, in gran parte inammissibili.
- Per escludere l'ammissione al controllo giudiziale i giudici non si limitano ai rapporti di parentela: rilevano le concrete modalita' operative dell'impresa (sede, uso condiviso di mezzi e beni, continuità di gestione, rapporti commerciali) che possono dimostrare interdipendenza con imprese gia' interdette e quindi una infiltrazione non occasionale.
- La valutazione della 'bonificabilità' dell'impresa richiede un giudizio prognostico; essa viene considerata negativamente quando l'infiltrazione appare cronica o strutturale e non meramente episodica.
- Per contrastare con successo provvedimenti simili e' necessario documentare in modo puntuale e concreto l'autonomia gestionale e operativa dell'impresa rispetto a soggetti o gruppi familiari sospetti (contratti, flussi patrimoniali, separazione di sedi, controllo effettivo della gestione), oltre a contestare specifici profili di diritto al momento opportuno.
- In sede di impugnazione e ricorso e' importante distinguere i vizi di diritto (impugnabili in Cassazione) dalle critiche alla valutazione delle prove o alla motivazione (che devono essere trattate nei limiti consentiti e rischiano l'inammissibilita').
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