Sentenza n. 1576/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 2492 del 20 novembre 2024 del Comune di Lucca, avente ad oggetto: “ordinanza a tutela della pubblica incolumità – cedimento muro di sostegno con conseguente evento franoso in via San Giusto di Brancoli, Lucca” - Ufficio lavori pubblici e traffico – Protocollo n. 0210070/2024 del 21 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di messa in sicurezza di un’area interessata da cedimento della ripa e da evento franoso, comprendente ordini relativi alla segnaletica stradale e all’esecuzione delle opere di ripristino e sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con quattro motivi. Con il primo ha dedotto l’incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che l’atto dovesse essere qualificato come ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000, riservata al Sindaco. Con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il terzo ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il franamento fosse stato causato dalla mancata manutenzione, da parte del Comune, di una canaletta e di un sentiero sovrastanti, che avrebbero impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche. Con il quarto ha contestato i presupposti e l’oggetto dell’ordinanza, sostenendo: l’inesistenza di un muro di sostegno da ripristinare; l’impossibilità per il privato di installare la segnaletica stradale; l’impossibilità di mettere in sicurezza la proprietà senza un previo intervento comunale sulla canaletta e sulle aree sovrastanti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Il primo motivo è stato respinto perché l’ordinanza, adottata dopo gli interventi urgenti già eseguiti dal Comune per rimuovere il materiale dalla carreggiata e renderla nuovamente percorribile, non costituisce un’ordinanza contingibile e urgente, ma esercizio di ordinari poteri gestionali. L’ordine rivolto al proprietario di impedire ulteriori cadute di materiale sulla strada trova fondamento negli artt. 30 e 31 del Codice della strada ed è quindi riconducibile alla competenza dirigenziale ex art. 107 d.lgs. 267/2000. Il secondo motivo è stato respinto perché la natura e l’urgenza dell’intervento integravano le particolari esigenze di celerità che consentono di omettere la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. 241/1990. Il terzo motivo è stato respinto: l’obbligo del proprietario dei terreni confinanti con la strada di mantenerli in condizioni tali da prevenire franamenti, cedimenti e caduta di materiali ha carattere oggettivo e non presuppone l’accertamento della sua colpa o dell’imputabilità dell’evento franoso. Anche dopo il verificarsi del franamento permane l’obbligo di ripristinare le condizioni di sicurezza e monitorare la ripa. L’eventuale responsabilità del Comune per la cattiva manutenzione della canaletta potrà essere fatta valere successivamente davanti al giudice ordinario, anche ai fini del regresso o della ripartizione definitiva dei costi. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, allo stato degli atti, la canaletta insistesse sul terreno privato e costituisse opera idraulica minore a difesa della proprietà, sicché i relativi obblighi manutentivi gravavano sul proprietario; le opere relative alla canaletta potevano quindi rientrare nella messa in sicurezza. Quanto al quarto motivo, sono state respinte le censure relative all’inesistenza del muro e alla necessità di un previo intervento comunale: l’ordinanza riguardava la ripa franata, anche se nel tratto privato non sostenuta da un muro, e gli interventi sulla proprietà del ricorrente potevano essere eseguiti separatamente. È stata invece accolta la censura concernente la segnaletica stradale, poiché l’installazione e la manutenzione della segnaletica su strada pubblica esulano dalla messa in sicurezza della proprietà privata e non possono essere poste a carico del privato sulla base dell’art. 31 Codice della strada. L’ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente all’ordine relativo alla segnaletica stradale e confermata per il resto. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
La qualificazione dell’atto come ordinanza contingibile e urgente non ricorre quando, dopo gli interventi urgenti iniziali, l’amministrazione impone al proprietario l’esecuzione di ordinarie opere di messa in sicurezza; in tal caso non sussiste la competenza sindacale fondata su tale disposizione.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Gli ordinari poteri gestionali relativi all’imposizione delle opere necessarie a evitare ulteriori cadute di materiale sulla strada rientrano nella competenza dirigenziale.
art. 7, comma 1, l. 241/1990
particolari esigenze di celerità del procedimento
La comunicazione di avvio può essere omessa quando l’oggetto e la natura dell’ordine di messa in sicurezza rendono necessaria una trattazione celere.
art. 30 d.lgs. 285/1992
La disposizione concorre a fondare gli obblighi dei proprietari dei terreni confinanti con la strada in relazione alle opere di sostegno e alla prevenzione di situazioni pericolose per la sede stradale.
art. 31 d.lgs. 285/1992
mantenere i terreni “in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada”
La norma impone al proprietario dei terreni confinanti con la strada un obbligo oggettivo di manutenzione, prevenzione e ripristino, che permane anche dopo il verificarsi del franamento e prescinde dall’accertamento della colpa o dell’imputabilità causale dell’evento. Non consente invece di porre a carico del privato l’installazione e la manutenzione della segnaletica stradale su strada pubblica.
art. 3 d.lgs. 285/1992
La nozione di ripa consente di qualificare come tali le zone di terreno del proprietario contigue alla strada, distinguendole dalla scarpata, che sostiene il corpo stradale e ne costituisce parte integrante.
art. 2051 c.c.
La responsabilità per cose in custodia costituisce il riferimento civilistico della responsabilità oggettiva collegata agli obblighi manutentivi del proprietario; secondo la motivazione, tali obblighi gravano anche sul proprietario del terreno sul quale insiste una canaletta realizzata a difesa della proprietà.
artt. 63 e 64 R.D. 523/1904
Le disposizioni sono richiamate per ricondurre la canaletta di scolo alla categoria delle opere idrauliche minori e per affermare, nella fattispecie esaminata, la riferibilità degli obblighi manutentivi al proprietario del fondo.
Massime di principio
- L’ordine rivolto al proprietario di un terreno confinante con una strada pubblica per prevenire ulteriori franamenti, cedimenti o cadute di materiali costituisce esercizio di ordinari poteri gestionali fondati sugli artt. 30 e 31 del Codice della strada, non un’ordinanza contingibile e urgente, quando l’amministrazione abbia già adottato le prime misure urgenti di messa in sicurezza; la relativa competenza è quindi dirigenziale.
- L’obbligo previsto dall’art. 31 del Codice della strada ha natura oggettiva e impone al proprietario del terreno confinante con la strada di ripristinare le condizioni di sicurezza e monitorare la ripa anche dopo che il franamento si sia verificato, senza che sia necessario accertare la colpa del proprietario o l’imputabilità a lui delle cause dell’evento.
- L’eventuale responsabilità dell’amministrazione per la causa del dissesto o per la cattiva manutenzione di opere pubbliche non esclude, nell’immediato, l’obbligo del proprietario del terreno di eliminare la situazione oggettiva di pericolo gravante sulla propria proprietà e sulla strada; le questioni di regresso, responsabilità e ripartizione definitiva dei costi possono essere fatte valere successivamente davanti al giudice ordinario.
- L’art. 31 del Codice della strada non consente di porre a carico del proprietario privato l’installazione e la manutenzione della segnaletica stradale su una strada pubblica, trattandosi di attività estranea alla messa in sicurezza della proprietà privata e al perimetro degli obblighi manutentivi previsti dalla norma.
- Quando l’ordine di messa in sicurezza riguarda una situazione urgente e attuale di pericolo per la pubblica incolumità e la libera circolazione, l’amministrazione può omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. 241/1990 per particolari esigenze di celerità.
- Le opere necessarie alla messa in sicurezza della proprietà privata possono essere imposte al proprietario anche se la loro esecuzione si colloca in un contesto di dissesto più ampio e non richiede necessariamente un previo intervento dell’amministrazione su aree limitrofe, quando risultino tecnicamente eseguibili separatamente.
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