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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19071/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza di condanna in relazione a due profili: (1) contestava l'esclusione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.), denunciando vizio di motivazione e inaffidabilità di alcune testimonianze (Cammarano, Pirozzi) e sostenendo che l'uso del coltello fosse reazione proporzionata a una aggressione subita; (2) impugnava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159, rilevando che la misura di prevenzione a suo carico era sospesa al momento del fatto e quindi priva di efficacia giuridica, per cui l'aggravante non potrebbe operare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il gravame inammissibile per aspecificità e genericità, ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la legittima difesa richiamando l'atteggiamento del ricorrente (accettazione della sfida, sproporzione di mezzi). Sul secondo motivo ha invece ritenuto infondata la censura: l'aggravante dell'art. 71 d.lgs. n.159 si applica in presenza della condizione soggettiva del soggetto sottoposto a provvedimento di prevenzione non cessato da più di tre anni, a prescindere dalla concreta eseguibilità o sospensione della misura; pertanto la statuizione di aggravante è conforme a testo e ratio della norma. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La Corte ha valutato la legittima difesa secondo i consolidati principi giurisprudenziali: l'esimente non opera se l'agente ha innescato o accettato la sfida e manca il requisito dell'attualità e della necessità della reazione.

  • art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    si applica "sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione"

    L'aggravante è stata interpretata come collegata alla condizione soggettiva del soggetto risultante sottoposto a provvedimento di prevenzione non cessato da meno di tre anni, e va applicata anche se la misura era sospesa o non concretamente eseguibile al momento del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese: in caso di rigetto del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La legittima difesa richiede attualità, necessità e proporzione della reazione: chi "accetta" o "innesca" una sfida difficilmente potrà invocarla.
  • I giudizi di fatto e la valutazione della attendibilità dei testimoni sono prerogativa dei giudici di merito; la Cassazione non rivede la valutazione probatoria se non per vizi logico-giuridici ben specificati.
  • L'aggravante dell'art. 71 d.lgs. n.159 è collegata alla qualità soggettiva del soggetto (essere sottoposto a misura di prevenzione non cessata da meno di 3 anni) e può essere applicata anche se la misura era sospesa o non eseguibile al momento del reato.
  • Per incidere con successo in Cassazione su motivazioni di merito occorre formulare censure specifiche, ben circostanziate e dirette a dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione, non semplici richieste di rivalutazione del fatto.
  • Chi invoca la scriminante per legittima difesa deve documentare l'immediatezza del pericolo e l'assenza di alternative; la mera esposizione di provocazioni subite può non essere sufficiente senza elementi a supporto.

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