Ordinanza n. 162/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria e verbali di una procedura comparativa per individuare soggetti interessati a collaborare nel volontariato di protezione civile ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 117/2017, inclusa l’esclusione della ricorrente
Esito
La controversia
L’organizzazione di volontariato ha impugnato la determinazione comunale di approvazione della graduatoria, il verbale della commissione che ne disponeva l’esclusione e attribuiva il punteggio all’associazione controinteressata, nonché il precedente verbale relativo all’attivazione del soccorso istruttorio e alle determinazioni conseguenti. Prima di esaminare le censure di merito, il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso nei confronti dell’associazione controinteressata, perché effettuata presso un recapito non desunto da uno dei pubblici elenchi dedicati alle notifiche telematiche.
La decisione
Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’associazione controinteressata, assegnando alla ricorrente il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata. È stata fissata la camera di consiglio del 27 maggio 2026 per il prosieguo della trattazione. L’ordinanza non decide le censure sostanziali relative all’esclusione, al soccorso istruttorio o alla graduatoria.
Norme richiamate
art. 56 d.lgs. 117/2017
Richiamato quale base normativa della procedura comparativa per l’individuazione di soggetti interessati a prestare collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile.
art. 16-ter D.L. 179/2012
Il recapito utilizzato per la notificazione telematica deve essere desunto da uno dei pubblici elenchi dedicati alle notifiche telematiche.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione, come conseguenza dell’indirizzo interpretativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice assegna alla parte un termine perentorio per rinnovarla.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
Richiamata quale pronuncia a seguito della quale l’art. 44, comma 4, c.p.a. è stato emendato e applicato per disporre la rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- La notificazione telematica del ricorso amministrativo è nulla quando viene effettuata presso un recapito che non risulta da uno dei pubblici elenchi dedicati alle notifiche telematiche previsti dall’art. 16-ter del D.L. 179/2012.
- Quando rileva la nullità della notificazione del ricorso nei confronti di una parte necessaria o controinteressata, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., riservando la decisione sulle ulteriori questioni.
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