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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-35/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2023. — CAJASUR Banco S.A. contro JO e IM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Malaga. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni generali di un contratto di mutuo ipotecario dichiarate nulle dai giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Ottemperanza prima di qualsiasi contestazione – Normativa nazionale che impone ad un consumatore l’adempimento di una formalità precontenziosa nei confronti del professionista in questione al fine di non essere condannato alle spese del procedimento giurisdizionale – Principio di buona amministrazione della giustizia – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-35/22

Giurisprudenza europea62022CJ0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una regola processuale spagnola che collega la condanna alle spese alla previa diffida stragiudiziale del consumatore, anche nei casi in cui la banca riconosca l’abusività della clausola solo dopo la proposizione della domanda. Ha ritenuto che, in linea di principio, tale meccanismo non sia incompatibile con la direttiva 93/13, purché il giudice possa tener conto della giurisprudenza consolidata e del comportamento del professionista per accertarne la mala fede. La pronuncia bilancia l’effettività della tutela del consumatore con la buona amministrazione della giustizia.

Ripartizione delle spese processuali quando il consumatore, senza previa diffida stragiudiziale, ottiene la cessazione di una clausola abusiva e il professionista ottempera prima di contestare: compatibilità dell’articolo 395 LEC con la direttiva 93/13 e il principio di effettività.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta, osti a una norma nazionale che, in mancanza di una formalità precontenziosa del consumatore contro il professionista, impone al consumatore di sopportare le proprie spese processuali quando il professionista ottempera alla domanda prima di ogni contestazione, pur dopo l’accertamento giudiziale dell’abusività della clausola; e se sia compatibile con il diritto dell’Unione un criterio di condanna alle spese subordinato alla previa diffida stragiudiziale.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, interpretato alla luce del principio di effettività, non osta a una disciplina nazionale che, in assenza di una diffida o altra formalità precontenziosa del consumatore, faccia gravare su quest’ultimo le spese del giudizio promosso per far dichiarare abusiva una clausola contrattuale, se il professionista ha ottemperato prima di contestare; tuttavia il giudice nazionale deve poter valutare se, alla luce di una giurisprudenza nazionale consolidata sull’abusività di clausole analoghe e del comportamento del professionista, quest’ultimo abbia agito in mala fede e, in tal caso, condannarlo alle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 395 Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil
  • Articolo 1303 Código civil

Ripartizione delle spese in caso di clausola abusiva e previa diffida stragiudiziale

Si tratta di un rinvio pregiudiziale proposto dall’Audiencia Provincial de Málaga nell’ambito di una controversia tra una banca e due consumatori che avevano chiesto la nullità di una clausola di spese ipotecarie contenuta in un contratto di mutuo. La questione riguarda la compatibilità con la direttiva 93/13 della regola spagnola sulle spese processuali quando il professionista soddisfa la domanda prima di contestarla e il consumatore non ha inviato prima una diffida stragiudiziale.

Fatti e procedimento principale

JO e IM avevano convenuto in giudizio CAJASUR Banco SA per ottenere:

  • la declaratoria di nullità di una clausola delle condizioni generali del mutuo ipotecario, ritenuta abusiva;
  • la restituzione delle somme versate in applicazione della clausola.

Dopo la proposizione del ricorso, la banca ha riconosciuto il carattere abusivo della clausola, ma ha contestato l’ammontare richiesto, accettando di rimborsarne solo una parte. Il giudice di primo grado ha dichiarato la clausola nulla e ha condannato la banca anche alle spese. La banca ha impugnato solo la condanna alle spese, sostenendo che, avendo ottemperato prima di qualsiasi contestazione, non poteva essere condannata in assenza di mala fede ai sensi dell’articolo 395 LEC.

Normativa rilevante

Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che sancisce la non vincolatività delle clausole abusive per il consumatore;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • il principio di effettività, quale limite all’autonomia procedurale degli Stati membri;
  • l’articolo 47 della Carta, menzionato dal giudice del rinvio, ma poi assorbito nell’analisi centrata sull’effettività.

Sul piano nazionale, sono richiamati:

  • l’articolo 1303 del Código civil, in tema di restituzioni conseguenti alla nullità;
  • l’articolo 395 LEC, che esclude la condanna alle spese se l’ottemperanza interviene prima di qualsiasi contestazione, salvo mala fede del convenuto, la quale si presume in presenza di una previa diffida, mediazione o conciliazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se fosse conforme al diritto dell’Unione esigere dal consumatore una formalità precontenziosa per ottenere anche il rimborso delle spese giudiziali nel caso di clausola abusiva, e se fosse legittimo subordinare la condanna alle spese alla previa diffida stragiudiziale rivolta al professionista.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 93/13 impone agli Stati membri di garantire strumenti efficaci per far cessare le clausole abusive. La ripartizione delle spese rientra nell’autonomia procedurale nazionale, ma deve rispettare i principi di equivalenza ed effettività.

Nel valutare l’effettività, la Corte osserva che una regola sulle spese non può dissuadere i consumatori dall’esercitare il diritto di chiedere al giudice l’accertamento dell’abusività di una clausola. Nel caso concreto, la disciplina spagnola può far ricadere sul consumatore il costo del giudizio se egli non ha prima inviato una diffida, avviato la mediazione o tentato la conciliazione, anche quando la clausola viene poi dichiarata abusiva.

Tuttavia, la Corte considera legittimi gli obiettivi della norma nazionale, ossia il decongestionamento del sistema giudiziario e la buona amministrazione della giustizia. Il punto decisivo è che l’onere della formalità precontenziosa grava di fatto solo sul consumatore, mentre nel settore delle clausole abusive, specie in presenza di una giurisprudenza nazionale consolidata sull’abusività di clausole analoghe, anche il professionista dovrebbe attivarsi spontaneamente per eliminare gli effetti della clausola.

La Corte aggiunge che una simile disciplina non deve impedire al giudice nazionale di verificare se il professionista abbia agito in mala fede, tenendo conto:

  • della giurisprudenza nazionale consolidata sull’abusività di clausole analoghe;
  • del comportamento concreto dell’istituto finanziario, che può attendere la diffida o il ricorso per ottemperare immediatamente e così evitare le spese.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, non osta a una normativa nazionale che, in mancanza di formalità precontenziosa del consumatore, gli imponga di sopportare le proprie spese quando il professionista ha ottemperato prima di qualsiasi contestazione, anche se la clausola è stata accertata come abusiva. Ciò vale però solo a condizione che il giudice nazionale possa valutare la mala fede del professionista e, se del caso, condannarlo alle spese.

Principio affermato

La tutela del consumatore non esclude automaticamente una regola nazionale che premi l’ottemperanza spontanea del professionista prima della contestazione, ma questa regola non può essere applicata meccanicamente: il giudice deve poter sanzionare il professionista che, in presenza di una giurisprudenza consolidata sull’abusività, abbia mantenuto una condotta opportunistica o dilatoria.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori italiani, la pronuncia evidenzia che, in materia di clausole abusive:

  • le regole sulle spese possono essere modellate in modo da incentivare una fase precontenziosa;
  • però non deve essere compromessa l’effettività del rimedio del consumatore;
  • il comportamento del professionista e la prevedibilità dell’abusività della clausola assumono rilievo decisivo nella regolazione delle spese.

La sentenza è particolarmente rilevante nei contenziosi bancari e nei giudizi seriali su clausole standardizzate, perché valorizza il ruolo della mala fede del professionista e della giurisprudenza consolidata nel bilanciamento tra efficienza processuale e tutela del consumatore.

Come è indicizzato

Materieclausole abusive nei contratti con i consumatorispese processualitutela giurisdizionale effettivadiritto processuale civile spagnolocontratti di mutuo ipotecario

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