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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09736/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

La controversia

Una parte aveva agito in via esecutiva sulla base di un titolo esecutivo giudiziale relativo all’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione, pignorando crediti presenti e futuri del debitore verso due aziende sanitarie convenzionate. Il giudice dell’esecuzione aveva assegnato i crediti pignorati fino a concorrenza di una certa somma. Dopo che, nel giudizio di cognizione a monte, l’importo dell’assegno era stato ridotto in appello, il debitore aveva chiesto la revoca dell’ordinanza di assegnazione e il giudice dell’esecuzione aveva disposto l’interruzione dei versamenti delle aziende sanitarie alla creditrice. Quest’ultima aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il Tribunale aveva inizialmente rigettato l’opposizione, poi aveva accolto la revocazione proposta dalla stessa opponente, accogliendo anche l’opposizione, dichiarando nullo il provvedimento del giudice dell’esecuzione, confermando l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione e ordinando alle terze pignorate di riprendere i pagamenti. In cassazione entrambe le parti hanno impugnato la sentenza per motivi non specificati nel testo trascritto, ma la Corte ha ritenuto pregiudiziale il difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione delle terze pignorate, litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Genova in diversa composizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata fondata su una ragione pregiudiziale e assorbente: il giudizio di merito era celebrato senza la partecipazione delle aziende sanitarie terze pignorate, che avrebbero dovuto essere chiamate perché litisconsorti necessari in ogni opposizione esecutiva avente ad oggetto un’espropriazione presso terzi. La Corte ha inoltre ribadito che, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il giudice dell’esecuzione non può revocarla o modificarla e che, dopo la chiusura della procedura, il debitore non può più proporre opposizione all’esecuzione per contestare fatti sopravvenuti, dovendo semmai agire con ordinario giudizio di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi ha natura rescindente: con essa si può far dichiarare l’illegittimità e la conseguente inefficacia del provvedimento del giudice dell’esecuzione opposto, non adottare direttamente il provvedimento sostitutivo proprio del giudice dell’esecuzione.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato come base della revocazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione.

  • art. 543 c.p.c.

    Nel pignoramento presso terzi il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione esecutiva.

  • art. 553 c.p.c.

    L’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati conclude la procedura esecutiva presso terzi e, una volta emessa, non è più revocabile o modificabile dal giudice dell’esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    Dopo la conclusione dell’espropriazione presso terzi con l’ordinanza di assegnazione non è più ammissibile l’opposizione all’esecuzione; il debitore deve eventualmente proporre un ordinario giudizio di cognizione per accertare fatti sopravvenuti.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Norma applicata per la cassazione con rinvio al giudice di primo e unico grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a un’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve partecipare sempre come litisconsorte necessario, poiché il provvedimento impugnato incide direttamente sulla sua sfera patrimoniale e sugli effetti del titolo esecutivo nei suoi confronti.
  • L’omessa partecipazione del litisconsorte necessario nel giudizio di merito integra un vizio pregiudiziale che impone la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per l’integrazione del contraddittorio.
  • L’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati ex art. 553 c.p.c., una volta emessa, esaurisce la funzione del giudice dell’esecuzione e non può essere revocata o modificata dallo stesso giudice.
  • Dopo la chiusura dell’espropriazione presso terzi con l’ordinanza di assegnazione, il debitore non può più esperire opposizione all’esecuzione per dedurre fatti sopravvenuti incidenti sugli effetti dell’assegnazione; deve invece ricorrere a un ordinario giudizio di cognizione.
  • L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha funzione rescindente e non consente di sostituire direttamente il provvedimento del giudice dell’esecuzione con un nuovo comando esecutivo, spettando di regola al giudice dell’esecuzione prendere atto della pronuncia e adottare gli ulteriori provvedimenti consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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