Cassazione Civile, Ordinanza n. 18882/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I dipendenti, già in servizio presso l’azienda sanitaria con contratti a tempo parziale, avevano impugnato i provvedimenti con cui l’amministrazione, in applicazione dell’art. 16 della L. n. 183/2010, aveva sottoposto a nuova valutazione i precedenti part-time e ne aveva disposto la trasformazione da tempo indeterminato a tempo determinato, nell’ottica di favorire la rotazione tra i dipendenti interessati alla riduzione d’orario. In appello era stata ritenuta legittima l’operazione, perché adottata entro il termine previsto dalla norma, dopo un regolamento concordato con le organizzazioni sindacali e in presenza di esigenze organizzative. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 16 L. n. 183/2010 in relazione ai canoni di correttezza e buona fede, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’illegittimità dei provvedimenti senza verificare concretamente le posizioni individuali dei dipendenti, il numero delle nuove richieste di part-time, le esigenze di personale e la reale possibilità di adottare soluzioni alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che l’art. 16 L. n. 183/2010 consente alle pubbliche amministrazioni, entro un termine definito e nel rispetto di correttezza e buona fede, di rivalutare i part-time già concessi in precedenza, alla luce di serie ragioni organizzative e gestionali. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato che la revoca non era stata immediata, ma accompagnata da una proroga annuale, da un regolamento aziendale concordato con le parti sindacali, da criteri trasparenti per la concessione del beneficio e dalla considerazione delle esigenze personali documentate dei lavoratori. Ha quindi escluso una violazione di legge e ha ritenuto che i ricorrenti mirassero in realtà a sollecitare un riesame del merito e delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma la censura si è risolta in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non era configurabile nei termini prospettati, perché la Corte d’appello aveva esaminato gli atti di causa e la critica mirava a un nuovo apprezzamento del fatto.
art. 116 c.p.c.
La violazione del principio del libero convincimento è deducibile in cassazione solo come vizio motivazionale nei limiti consentiti, non tramite un riesame degli atti.
art. 16 della L. n. 183/2010
La norma consente alle amministrazioni pubbliche di sottoporre a nuova valutazione, entro 180 giorni e nel rispetto di correttezza e buona fede, i provvedimenti di concessione del part-time adottati prima della riforma, in presenza di esigenze organizzative e gestionali.
art. 1, comma 58, della L. n. 662/1996
La disciplina previgente prevedeva la trasformazione automatica del rapporto da tempo pieno a tempo parziale su semplice richiesta del dipendente, fino al limite del 25% della dotazione organica.
art. 73 del D.L. n. 112/2008
Ha segnato il superamento del regime di automatica concessione del part-time nel pubblico impiego, subordinandolo alla compatibilità con il buon andamento dell’organizzazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 97, comma 1, c.p.c.
in solido a carico dei ricorrenti ex art. 97 comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di legittimità sono state poste solidalmente a carico dei soccombenti.
direttiva 97/81/CE
La Corte ha richiamato l’interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della disciplina del part-time, ritenuta compatibile con la direttiva.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la disciplina che consente alla pubblica amministrazione di rivalutare o revocare il part-time già concesso non è illegittima se è esercitata entro i limiti temporali fissati dalla legge e sulla base di serie esigenze organizzative e gestionali.
- I canoni di correttezza e buona fede, nel ripensamento dell’assetto del part-time, impongono una valutazione non arbitraria e non indiscriminata, che tenga conto delle situazioni personali consolidate, di possibili soluzioni alternative e di un congruo preavviso.
- Quando il giudice di merito accerta che l’amministrazione ha operato in modo trasparente, con regolamento condiviso e con attenzione alle esigenze documentate dei lavoratori, la censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame dei fatti e delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come mera contestazione dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, ma solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante in sede di legittimità.
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