Cassazione Penale, Sentenza n. 9407/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione del conto corrente intestato alla procedura e della somma di 227.900,08 euro, sequestrata preventivamente come profitto del reato di truffa aggravata. Il ricorrente ha dedotto che: 1) le somme appartenevano alla procedura concordataria e non alla società (art. 640‑quater cod. pen. non consentirebbe la confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato); 2) il conto era intestato alla procedura e gestito dal commissario/liquidatore, quindi la società non aveva disponibilità; 3) le somme risultano da pagamenti di terzi debitori effettuati su iniziativa del liquidatore e non sono riconducibili al profitto del reato; 4) il sequestro non dovrebbe prevalere sulla procedura di concordato, richiamando la differenza con i casi di fallimento.
La decisione
Ricorso rigettato: la Corte ha ritenuto infondati i motivi e confermato la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 640‑quater c.p. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (anche Sezioni Unite, n. 40797/2023) che afferma che i beni attratti alla procedura concorsuale non sono considerabili automaticamente "beni appartenenti a persona estranea al reato" e che la titolarità del bene resta dell'ente fino alla effettiva ripartizione ai creditori. Di conseguenza il sequestro finalizzato alla confisca può prevalere sui diritti dei creditori derivanti da procedure concorsuali; pertanto il conto e le somme potevano essere sottoposti a sequestro/confisca. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640‑quater cod. pen.
Norma che disciplina la confisca obbligatoria del profitto del reato; interpretata dalla Corte nel senso che può colpire somme anche se confluite nella massa concorsuale quando l'ente non sia estraneo al reato e fino alla effettiva ripartizione ai creditori
art. 322‑ter cod. pen.
Richiamato tra le norme iniziali contestate; concerne reati contro la pubblica amministrazione e concorre nel quadro fattuale ma non è centrale nella motivazione della Corte
artt. 94, 113 e 114 d.lgs. n. 14/2019
Norme indicate dal ricorrente in relazione a profili procedurali e di accesso, richiamate ma non ritenute idonee a invalidare il sequestro in presenza dei requisiti per la confisca obbligatoria
art. 111, comma 6 Cost. e art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia adeguata motivazione e non abbia violato tali principi
art. 24 d.lgs. n. 231/2001
Rilevata come elemento che dimostra l'attribuzione di responsabilità all'ente: l'esistenza di contestazione di responsabilità amministrativa dell'ente contribuisce a escludere l'estraneità dell'ente al reato
Sezioni Unite, sent. n. 40797 del 22/06/2023 (Fallimento Lavanderia Giglio Snc)
"il solo fatto che le somme di denaro siano vincolate dalla procedura concorsuale a garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie non vale di per sé, fino al momento della effettiva ripartizione delle medesime ai creditori... a far perdere all'ente la titolarità del denaro"
Principio richiamato dalla Corte: l'apertura di una procedura concorsuale non elimina automaticamente la titolarità dell'ente sui beni attratti alla massa; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può permanere e prevalere sui diritti derivanti dalla procedura concorsuale
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese per l'impugnante in caso di rigetto: applicata dalla Corte per la condanna alle spese del ricorrente
Massime di principio
- La titolarità giuridica dei beni attratti alla procedura concorsuale resta dell'ente fino alla concreta e definitiva ripartizione ai creditori; pertanto tali beni non sono automaticamente "estranei" al reato.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) può prevalere sui diritti dei creditori sorti in seguito all'ammissione alla procedura concorsuale o all'omologazione del concordato, quando sussistano i presupposti per la confisca obbligatoria.
- La reale disponibilità materiale del bene (ad es. gestione da parte del liquidatore o conto intestato alla procedura) non è decisiva per escludere la possibilità di sequestro/confisca: rileva la non estraneità dell'ente al reato e la titolarità sostanziale fino alla distribuzione.
- Se si contesta un sequestro di somme confluite nella massa concorsuale, è necessario dimostrare che quelle somme non costituiscano profitto del reato o che la società/procedura sia effettivamente estranea: argomentazioni formali sulla intestazione del conto o sulla gestione da parte del liquidatore sono inefficaci se non supportate da elementi che escludano il nesso di causalità con il reato.
- In caso di simili conflitti tra misure cautelari patrimoniali e procedure concorsuali, la giurisprudenza tende a privilegiare la tutela dell'interesse pubblico alla confisca dei profitti del reato quando ricorrano i presupposti normativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9303/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9305/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9306/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9308/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9309/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9310/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →