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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9407/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione del conto corrente intestato alla procedura e della somma di 227.900,08 euro, sequestrata preventivamente come profitto del reato di truffa aggravata. Il ricorrente ha dedotto che: 1) le somme appartenevano alla procedura concordataria e non alla società (art. 640‑quater cod. pen. non consentirebbe la confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato); 2) il conto era intestato alla procedura e gestito dal commissario/liquidatore, quindi la società non aveva disponibilità; 3) le somme risultano da pagamenti di terzi debitori effettuati su iniziativa del liquidatore e non sono riconducibili al profitto del reato; 4) il sequestro non dovrebbe prevalere sulla procedura di concordato, richiamando la differenza con i casi di fallimento.

La decisione

Ricorso rigettato: la Corte ha ritenuto infondati i motivi e confermato la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 640‑quater c.p. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (anche Sezioni Unite, n. 40797/2023) che afferma che i beni attratti alla procedura concorsuale non sono considerabili automaticamente "beni appartenenti a persona estranea al reato" e che la titolarità del bene resta dell'ente fino alla effettiva ripartizione ai creditori. Di conseguenza il sequestro finalizzato alla confisca può prevalere sui diritti dei creditori derivanti da procedure concorsuali; pertanto il conto e le somme potevano essere sottoposti a sequestro/confisca. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640‑quater cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca obbligatoria del profitto del reato; interpretata dalla Corte nel senso che può colpire somme anche se confluite nella massa concorsuale quando l'ente non sia estraneo al reato e fino alla effettiva ripartizione ai creditori

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Richiamato tra le norme iniziali contestate; concerne reati contro la pubblica amministrazione e concorre nel quadro fattuale ma non è centrale nella motivazione della Corte

  • artt. 94, 113 e 114 d.lgs. n. 14/2019

    Norme indicate dal ricorrente in relazione a profili procedurali e di accesso, richiamate ma non ritenute idonee a invalidare il sequestro in presenza dei requisiti per la confisca obbligatoria

  • art. 111, comma 6 Cost. e art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia adeguata motivazione e non abbia violato tali principi

  • art. 24 d.lgs. n. 231/2001

    Rilevata come elemento che dimostra l'attribuzione di responsabilità all'ente: l'esistenza di contestazione di responsabilità amministrativa dell'ente contribuisce a escludere l'estraneità dell'ente al reato

  • Sezioni Unite, sent. n. 40797 del 22/06/2023 (Fallimento Lavanderia Giglio Snc)

    "il solo fatto che le somme di denaro siano vincolate dalla procedura concorsuale a garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie non vale di per sé, fino al momento della effettiva ripartizione delle medesime ai creditori... a far perdere all'ente la titolarità del denaro"

    Principio richiamato dalla Corte: l'apertura di una procedura concorsuale non elimina automaticamente la titolarità dell'ente sui beni attratti alla massa; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può permanere e prevalere sui diritti derivanti dalla procedura concorsuale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese per l'impugnante in caso di rigetto: applicata dalla Corte per la condanna alle spese del ricorrente

Massime di principio

  • La titolarità giuridica dei beni attratti alla procedura concorsuale resta dell'ente fino alla concreta e definitiva ripartizione ai creditori; pertanto tali beni non sono automaticamente "estranei" al reato.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) può prevalere sui diritti dei creditori sorti in seguito all'ammissione alla procedura concorsuale o all'omologazione del concordato, quando sussistano i presupposti per la confisca obbligatoria.
  • La reale disponibilità materiale del bene (ad es. gestione da parte del liquidatore o conto intestato alla procedura) non è decisiva per escludere la possibilità di sequestro/confisca: rileva la non estraneità dell'ente al reato e la titolarità sostanziale fino alla distribuzione.
  • Se si contesta un sequestro di somme confluite nella massa concorsuale, è necessario dimostrare che quelle somme non costituiscano profitto del reato o che la società/procedura sia effettivamente estranea: argomentazioni formali sulla intestazione del conto o sulla gestione da parte del liquidatore sono inefficaci se non supportate da elementi che escludano il nesso di causalità con il reato.
  • In caso di simili conflitti tra misure cautelari patrimoniali e procedure concorsuali, la giurisprudenza tende a privilegiare la tutela dell'interesse pubblico alla confisca dei profitti del reato quando ricorrano i presupposti normativi.

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