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Sentenza

Sentenza n. 2907/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3425/2023, depositata il 18.10.2023

Giustizia amministrativa202503707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3425/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e il mancato pagamento delle somme dovute. Il giudizio non ha riguardato le spese liquidate dalla sentenza civile, distratte in favore del difensore antistatario. Il Ministero, costituito, non ha contestato l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'eventuale esecuzione o sull'andamento della procedura. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni del ricorrente risultava che non era stato effettuato alcun pagamento, neppure parziale; il Ministero non aveva contestato il credito né dimostrato l'adempimento. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il giudice ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme pretese. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter azionare l'esecuzione del titolo mediante giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un credito stabilito da un titolo giudiziale, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'an e del quantum del credito, unita all'assenza di prova dell'adempimento, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • L'azione di ottemperanza può essere limitata all'esecuzione del capitale dovuto e non estendersi alle spese liquidate in favore del difensore quando tali spese non siano state incluse nella domanda proposta nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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