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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31770/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per cinque episodi di cessione, anche in concorso, di cocaina, con riconoscimento delle attenuanti generiche e irrogazione della pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa. In precedenza, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale del minimo edittale di otto anni previsto per i reati relativi a droghe pesanti di non lieve entità, rideterminato in sei anni, confermando la decisione nel resto. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 20.000 di multa. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che il giudice del rinvio avrebbe dato esecuzione solo formale alla decisione rescindente, senza illustrare il percorso logico-giuridico seguito nella concreta determinazione della pena. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa valutazione delle attenuanti generiche già riconosciute, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare l'effetto della sentenza della Corte costituzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: il calcolo della pena era intelligibile e riproduceva il ragionamento del primo giudice, applicando il nuovo minimo edittale, le attenuanti generiche anche sulle porzioni riferite alla continuazione e aumenti esigui per i reati-satellite. Inoltre, il ricorrente non aveva interesse a censurare il trattamento sanzionatorio, poiché era stata applicata la pena minima edittale, con la massima diminuzione per le attenuanti generiche. La Corte ha altresì rilevato che, per una pena inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, essendo implicitamente richiamati i criteri dell'art. 133 c.p.; il principio vale anche in presenza di esigui aumenti per la continuazione. Quanto al secondo motivo, la pena finale dimostrava già il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la pena era stata determinata in modo comprensibile, applicando il nuovo minimo edittale, le attenuanti generiche nella massima misura e contenuti aumenti per la continuazione; inoltre, la misura della pena rendeva evidente che le attenuanti generiche erano state considerate.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    criteri di adeguatezza della pena e di commisurazione del trattamento sanzionatorio

    Quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata sui singoli criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    il testo richiama i reati relativi a sostanze stupefacenti di non lieve entità riguardanti droghe pesanti

    Il trattamento sanzionatorio è stato rideterminato applicando il nuovo minimo edittale risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 99 c.p.

    null

  • art. 81 c.p.

    il testo richiama gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione

    La motivazione sintetica sulla pena è sufficiente anche quando siano stati applicati esigui aumenti per la continuazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice irroga una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena; non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sui singoli elementi dell'art. 133 c.p., che possono ritenersi implicitamente considerati.
  • Il principio di motivazione sintetica della pena si applica anche quando siano disposti aumenti esigui per la continuazione.
  • Non sussiste un interesse concreto a impugnare il trattamento sanzionatorio quando risulti applicata la pena minima edittale, unitamente alla massima diminuzione derivante dalle attenuanti generiche.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche può risultare dimostrato dalla concreta quantificazione della pena finale, quando questa sia incompatibile con la loro mancata applicazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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