Sentenza n. 820/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del 24 ottobre 2025, con cui il Comune di Milano, nel rispondere all’istanza di accesso P.G. -OMISSIS- presentata dalla ricorrente in data 25 settembre 2025 per il rilascio della documentazione relativa alla pratica edilizia n. P.G. -OMISSIS-, ha affermato che i documenti richiesti «risultano attualmente indisponibili»; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso agli atti e alla documentazione oggetto della richiesta n. P.G. -OMISSIS- relativa agli atti P.G. -OMISSIS-; e conseguente condanna del Comune di Milano ad esibire la documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa a una pratica edilizia, motivato dall'indisponibilità temporanea dei documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato al Comune di Milano un'istanza di accesso agli atti relativa alla documentazione di una pratica edilizia. Il Comune ha respinto l'istanza affermando che i documenti richiesti risultavano attualmente indisponibili. La ricorrente ha impugnato il diniego chiedendone l'annullamento, l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione all'esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio, il Comune ha consegnato integralmente i documenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha pienamente soddisfatto la pretesa ostensiva mediante la consegna di tutta la documentazione richiesta. Il Collegio ha posto le spese a carico del Comune, ritenendo che il comportamento poco diligente dell'amministrazione abbia indotto la ricorrente a instaurare il giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori se dovuti, con ulteriore condanna al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l'amministrazione consegna integralmente i documenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La definizione satisfattiva della pretesa di accesso dopo la proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese a carico dell'amministrazione, quando il suo comportamento abbia reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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