Cassazione Civile, Ordinanza n. 12230/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l’anno 2012 recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti o non documentati ai fini Ires e Irap, nonché IVA detratta su fatture relative all’acquisto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La società aveva impugnato l’atto; in primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo valida una proposta conciliativa e rideterminando imposte e sanzioni, escludendo però l’IVA sull’impianto. In appello le impugnazioni di entrambe le parti erano state rigettate. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e della direttiva IVA, per avere la CTR riconosciuto la detrazione IVA sull’impianto applicando erroneamente il criterio dell’inerenza senza verificare la concreta strumentalità del bene all’attività svolta dalla società, la mancanza di autorizzazioni amministrative per produrre energia e l’onere probatorio gravante sul contribuente; 2) violazione dell’art. 48-ter d.lgs. 546/1992, per avere la CTR confermato la riduzione delle sanzioni al 40% nonostante la conciliazione giudiziale non si fosse perfezionata.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di rinvio per conciliazione fuori udienza, ritenendo non applicabile al giudizio il regime introdotto dal d.lgs. 220/2023 poiché il ricorso per cassazione era stato notificato prima del 5 gennaio 2024. Ha poi respinto le eccezioni preliminari di tardività e di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia. Nel merito ha accolto entrambi i motivi: sul primo ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare gli elementi giustificativi della rettifica e non avesse verificato se la contribuente avesse dimostrato la concreta riferibilità del costo dell’impianto all’attività d’impresa; sul secondo ha affermato che la riduzione sanzionatoria prevista per la conciliazione giudiziale opera solo se la conciliazione si perfeziona, circostanza non avvenuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 633/1972
La detrazione IVA è ammessa solo per acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa; il contribuente deve dimostrare la concreta inerenza/strumentalità del costo all’attività d’impresa.
artt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati quale fondamento della disciplina unionale del diritto alla detrazione IVA, da applicarsi in coerenza con i requisiti sostanziali della riferibilità del costo all’attività economica.
art. 7 L. 212/2000
La Corte esclude che la CTR potesse fondare l’annullamento del recupero IVA sulla mancanza, in capo all’Ufficio, di elementi già esposti e documentati, trattandosi piuttosto di verificare l’assolvimento dell’onere probatorio del contribuente sul costo detratto.
art. 2729 c.c.
La CTR lo aveva richiamato per le presunzioni; la Cassazione osserva che il punto decisivo non era l’onere dell’Ufficio di provare la pretesa, ma la prova della concreta inerenza del costo da parte del contribuente.
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992
La conciliazione fuori udienza può operare anche in Cassazione, ma solo per i giudizi instaurati nel regime temporale introdotto dal d.lgs. 220/2023; non per il ricorso notificato prima del 5 gennaio 2024.
art. 48-ter d.lgs. 546/1992
La riduzione delle sanzioni è collegata al perfezionamento della conciliazione giudiziale; non è sufficiente una proposta conciliativa non accettata o non definita.
art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997
Norma richiamata per il trattamento sanzionatorio applicato nel giudizio di merito, poi censurato perché non poteva essere ridotto in assenza di conciliazione perfezionata.
art. 325 c.p.c.
Richiamato in tema di tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo un primo esito negativo non imputabile al notificante.
L. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
È necessaria, per provare la notificazione telematica del ricorso, la produzione delle copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute con attestazione di conformità.
d.lgs. 220/2023
Le modifiche al processo tributario, incluse quelle sulla conciliazione, si applicano solo ai giudizi instaurati nei tempi previsti dalla disciplina transitoria.
d.lgs. 156/2015
Richiamato per la ricostruzione evolutiva dell’istituto della conciliazione giudiziale nel processo tributario.
art. 100 c.p.c.
L’eccezione di difetto di interesse viene respinta perché l’Agenzia aveva effettivamente censurato il capo sulla detrazione IVA.
Massime di principio
- Nel diritto IVA la detrazione spetta solo se il contribuente prova che il bene o servizio acquistato è concretamente riferibile, anche in via indiretta o potenziale, all’attività d’impresa; non basta la sola contabilizzazione del costo né un generico richiamo all’inerenza.
- L’onere di provare esistenza, natura, giustificativi e destinazione del costo, quando la detrazione IVA è contestata, grava sul contribuente e non sull’Amministrazione finanziaria.
- Il giudizio di inerenza è di natura qualitativa e va riferito alla concreta attività svolta dall’impresa, non alla mera utilità economica o alla congruità quantitativa della spesa.
- La conciliazione giudiziale nel processo tributario produce la riduzione delle sanzioni solo se l’accordo si perfeziona; una proposta conciliativa non conclusa non consente l’applicazione del beneficio premiale.
- Le modifiche normative che estendono la conciliazione al giudizio di cassazione operano secondo il regime transitorio previsto dal legislatore e non incidono sui ricorsi già instaurati prima della data di efficacia prevista.
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