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Ordinanza

Ordinanza n. 477/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento (i) della deliberazione ARERA n. 557/2023/E/EEL del 28.11.2023, recante l’adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società DXT Commodities S.A. (ex Dufenergy Trading S.A.) in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 389/2022//E/eel)”; (ii) della (confermata) deliberazione ARERA 556/2017/E/eel, come modificata dalla deliberazione 17/2018/E/eel; (iii) della deliberazione ARERA 389/2022/E/eel, di “Avvio di ulteriori procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del Giudice Amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di Energia Elettrica”; (iv) della nota ARERA 13.6.2023, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 389/2022/E/eel; (v) della richiesta di pagamento trasmessa da Terna a DXT, in data 1.12.2023, mediante n. 2 fatture , rispettivamente di €. 605.987,98 e di €. 674.058,44 e per un importo complessivo di €. 1.280.046,42, che DXT ha integralmente versato a Terna, con riserva di ripetizione, con bonifico in data 22.12.2023; e di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;

Giustizia amministrativa202400201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA prescrittiva e atti presupposti relativi a strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché richieste di pagamento di Terna

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 557/2023/E/EEL, adottata in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato e recante un provvedimento prescrittivo nei suoi confronti, unitamente alla deliberazione ARERA n. 556/2017/E/EEL, come modificata dalla deliberazione n. 17/2018/E/EEL, alla deliberazione n. 389/2022/E/EEL di avvio del procedimento, alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 13 giugno 2023 e alle richieste di pagamento trasmesse da Terna il 1° dicembre 2023, per complessivi euro 1.280.046,42, importo versato con riserva di ripetizione. Dal febbraio 2024 non risultavano depositati ulteriori atti o documenti nel fascicolo. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, l'aggiornamento della situazione controversa, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di attività istruttoria. Alle resistenti è stato richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell'interesse o idonee a incidere sull'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori rivolti a verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione del ricorso e ad aggiornare il quadro fattuale e provvedimentale. Le parti devono adempiere entro il 29 maggio 2026, mediante deposito nelle forme del PAT. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte e trarre conseguenze dall'eventuale mancata collaborazione istruttoria.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti disposti dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse come indice di sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla trattazione camerale e alla pronuncia.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone un'istruttoria per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, il ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare il quadro dei fatti e degli atti sopravvenuti entro il termine assegnato.
  • L'inerzia del ricorrente rispetto a una specifica richiesta giudiziale di confermare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla definizione della controversia e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di un fascicolo non aggiornato e di possibili sopravvenienze, il giudice amministrativo può ordinare alle parti di fornire chiarimenti documentati sullo stato attuale della vicenda prima di calendarizzare o definire il ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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